Progetto posto in consultazione OAMal

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine

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Art. 103 cpv. 2

2L’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale secondo l’articolo 64 capoverso 2 lettera b della legge ammonta, fatto salvo l’articolo 104a capoverso 2, a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.

Art. 104a cpv. 2

2Se l’aliquota percentuale è aumentata rispetto a quella prevista nell’articolo 64 capoverso 2 lettera b della legge, l’ammontare che supera il tasso stabilito nella legge conta solo per metà nel calcolo dell’importo massimo di cui all’articolo 103 capoverso 2. La quota non computabile deve essere pagata anche dopo il raggiungimento dell’importo massimo di cui all’articolo 103 capoverso 2.

II

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 19 ottobre 20162 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5

5 Il DFI può rivolgersi a esperti in merito all’attribuzione di medicamenti a un PCG e alla determinazione delle dosi giornaliere standard ogni qualvolta un medicamento viene ammesso nell’elenco delle specialità per la prima volta o per un’indicazione supplementare.

IV

L’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Allegato 2

Commissioni extraparlamentari

1. Commissioni politico-sociali: categoria di indennizzo, importo della diaria e attribuzione ai dipartimenti

1.1 Categoria S2, diaria 400 franchi

2 RS 832.112.1

3 RS 172.010.1