Progetto posto in consultazione OAMal

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3Il capoverso 2 si applica per analogia anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda di ammissione del medicamento nell’elenco delle specialità oppure qualora una domanda di ammissione sia ritirata o sia respinta dall’UFSP.

Art. 68 cpv. 1 lett. h

1Un medicamento iscritto nell’elenco delle specialità è radiato se:

h. non è più reperibile in commercio in Svizzera.

Art. 68abisFine dell’obbligo di rimunerazione in caso di rimunerazione

temporanea

1L’obbligo di rimunerazione per i medicamenti o le indicazioni dell’elenco provvisorio cessa immediatamente dopo l’avvenuta ammissione nell’elenco delle specialità in seguito alla radiazione dall’elenco provvisorio.

2Se il titolare dell’omologazione rifiuta l’ammissione nell’elenco delle specialità alle condizioni stabilite dall’UFSP o se l’UFSP respinge la domanda di ammissione nell’elenco delle specialità, la rimunerazione temporanea viene sospesa al più tardi 90 giorni dopo l’invio della decisione.

Art. 69a cpv. 1bis e 4

1bisPer i medicamenti il cui impiego è correlato a prestazioni mediche per cui è previsto un accertamento secondo l’articolo 65 capoverso 5 lettera c è obbligatorio effettuare un accertamento preliminare.

4Per le domande di ammissione nell’elenco provvisorio dei medicamenti rimunerati è obbligatorio effettuare un accertamento preliminare secondo il capoverso 1. Swissmedic può essere coinvolto nel quadro di questo accertamento preliminare.

5È escluso un accertamento preliminare per i medicamenti per i quali non sussiste palesemente un importante fabbisogno medico ai sensi dell’articolo 52d capoverso 1 LAMal.

Art. 69bbisDimensioni delle confezioni, forme galeniche e dosaggi inadeguati

1I costi per l’importazione, da parte di una persona esercitante una professione medica, di medicamenti con dimensioni delle confezioni, forme galeniche o dosaggi più economici e più idonei rispetto ai medicamenti corrispondenti iscritti nell’elenco delle specialità sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. L’UFSP designa le dimensioni delle confezioni, le forme galeniche e i dosaggi corrispondenti nella limitazione dell’elenco delle specialità del medicamento in questione.

2L’assicuratore rimunera i costi effettivi, che non devono superare in proporzione i prezzi iscritti nell’elenco delle specialità. Nel selezionare lo Stato d’importazione del medicamento, il fornitore di prestazioni presta attenzione ai costi.