Progetto posto in consultazione OAMal

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

g. nell’ambito del riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni:

1. le basi utilizzate per valutare l’efficacia e l’idoneità del preparato originale nella misura in cui la valutazione comporti una modifica dell’elenco delle specialità,

2. il prezzo determinato dalla mediana dei prezzi praticati in Stati di riferimento nell’ambito del confronto con i prezzi praticati all’estero,

3. le basi utilizzate per il confronto terapeutico trasversale, in particolare una tabella riassuntiva dei medicamenti comparativi e dei loro costi,

4. la deroga alla riduzione di prezzo secondo l’articolo 65d capoverso 4bis;

h. in caso di riduzione di prezzo: il motivo dell’adeguamento.

5Il capoverso 1 lettere b–f e h–k nonché i capoversi 2–4 si applicano per analogia anche alle ammissioni nell’elenco provvisorio dei medicamenti rimunerati.

Art. 71a cpv. 6

6 In caso di indicazioni secondo l’articolo 71d capoverso 7 non più iscritte negli elenchi provvisori secondo l’articolo 52d capoverso 3 LAMal e l’articolo 14sexiesdella legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), l’assicuratore può basarsi sull’ultimo prezzo rimunerato dell’elenco provvisorio (art. 52d cpv. 1 LAMal; art. 14sexiesLAI), purché sia inferiore a quello del medicamento una volta applicati gli sconti di prezzo secondo il capoverso 3.

Art. 71b cpv. 4

4 In caso di indicazioni secondo l’articolo 71d capoverso 7 non più iscritte nell’elenco provvisorio secondo l’articolo 52d capoverso 3 LAMal e l’articolo 14sexiesLAI, l’assicuratore si basa sull’ultimo prezzo rimunerato dell’elenco provvisorio (art. 52d cpv. 1 LAMal; art. 14sexiesLAI), purché sia inferiore a quello del medicamento una volta applicati gli sconti di prezzo secondo il capoverso 2.

Art. 71d cpv. 7

7 Le indicazioni o i medicamenti rimunerati provvisoriamente, dopo essere stati radiati dagli elenchi provvisori secondo l’articolo 52d capoverso 3 LAMal e l’articolo 14sexies LAI, possono essere rimunerati per una durata massima di cinque anni secondo gli articoli 71a–71d.

Art. 73 cpv. 2

2Se la rimunerazione di un preparato originale o di riferimento è vincolata, per via della limitazione di un’indicazione, al previo ottenimento di una garanzia di assunzione dei costi e se l’assicuratore l’ha concessa, essa vale, nella stessa indicazione, anche per i relativi generici e medicamenti biosimilari. In questi casi non è necessario ottenere nuovamente una garanzia di assunzione dei costi.