Progetto posto in consultazione OAMal

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine

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congenite o nell’elenco delle specialità. La procedura e le restituzioni sono rette per analogia dalle disposizioni d’esecuzione della LAMal.

2 Le restituzioni sono versate al Fondo di compensazione AI.

3 La ripartizione delle restituzioni versate al Fondo di compensazione AI a titolo di rimborso delle spese per terapie ospedaliere è disciplinata dall’articolo 14bis capoverso 1 LAI.

Art. 3duodeciesElenco provvisorio dei medicamenti rimborsati

1 Previa consultazione della Commissione federale dei medicamenti di cui all’articolo 37e OAMal, l’UFSP tiene l’elenco provvisorio dei medicamenti rimborsati secondol’articolo 14sexiesLAI. Se necessario, può consultare altri esperti.

2 Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, le disposizioni d’esecuzione della LAMal concernenti l’elenco provvisorio dei medicamenti rimborsati secondo l’articolo 52d LAMal e le restituzioni si applicano per analogia.

3 Le restituzioni sono versate al Fondo di compensazione AI.

Art. 3ter deciesCompensazione versata all’assicurazione per l’invalidità in caso di

volumi ingenti sul mercato

1 L’UFSP dispone l’obbligo di compensazione nei confronti dell’assicurazione per l’invalidità in caso di volumi ingenti sul mercato ai sensi dell’articolo 14septiesLAI e dell’articolo 52e LAMal. Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, le disposizioni d’esecuzione della LAMal concernenti la compensazione versata all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in caso di volumi ingenti sul mercato secondo l’articolo 52e LAMal si applicano per analogia.

2 Le restituzioni sono versate al Fondo di compensazione AI.

Art. 3quater deciesComunicazione e confidenzialità delle informazioni

1 Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, le disposizioni d’esecuzione della LAMal riguardanti la comunicazione e la confidenzialità delle informazioni concernenti le restituzioni di cui all’articolo 52b capoverso 5 e all’articolo 52c LAMal, concernenti la rimunerazione temporanea di medicamenti di cui all’articolo 52d capoverso 5 LAMal nonché concernenti la compensazione in caso di volumi ingenti sul mercato di cui all’articolo 52e capoverso 3 LAMal si applicano per analogia.

Art. 79 Presentazione delle fatture

1 I fornitori di prestazioni inviano le fatture concernenti le spese di cui all’articolo 78 mediante trasmissione elettronica all’Ufficio centrale di compensazione, che le rende accessibili all’ufficio AI competente. L’UFAS definisce lo standard per la trasmissione elettronica e le categorie di fornitori di prestazioni che sono escluse dalla trasmissione elettronica.

1bis Il numero AVS dell’assicurato deve essere riportato sulla fattura.