Progetto posto in consultazione OAMal
Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 37e Commissione federale dei medicamenti
1La Commissione federale dei medicamenti consiglia l’UFSP in merito alla stesura dell’elenco delle specialità e dell’elenco provvisorio dei medicamenti rimunerati ai sensi dell’articolo 34 nonché in merito alla designazione delle vaccinazioni profilattiche. Consiglia il DFI in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77k e 104a capoverso 4.
2Essa si compone di 16 membri, di cui:
a. un rappresentante delle facoltà di medicina e di farmacia (perito scientifico);
b. un medico;
c. un farmacista;
d quattro rappresentanti delle associazioni professionali dei medici, dei quali almeno un rappresentante degli ospedali;
e. due rappresentanti degli assicuratori malattie;
f. due rappresentanti degli assicurati;
g. due rappresentanti dell’industria farmaceutica;
h. un rappresentante dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic);
i. un rappresentante dei Cantoni;
j. un rappresentante dell’economia sanitaria (perito scientifico).
3Nel selezionare i membri della Commissione federale dei medicamenti si presta attenzione a che due membri dispongano di conoscenze particolari nel settore dell’oncologia, un membro disponga di conoscenze particolari nel settore delle malattie rare, un membro disponga di conoscenze particolari nel settore della medicina preventiva e un membro disponga di conoscenze particolari nel settore della medicina complementare.
Art. 59 cpv. 1 lett. f
1 I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 42 capoversi 3 e 3bis della legge. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:
f. tutte le indicazioni necessarie alla verifica delle restituzioni secondo l’articolo 65bquinquies; il DFI stabilisce le modalità.
Titolo prima dell’art. 64