Progetto posto in consultazione OAMal

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici non supera in media 4 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio; per il calcolo del volume di mercato sono prese in considerazione le restituzioni di cui all’articolo 65bquinquies;

b. 25 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio; per il calcolo del volume di mercato sono prese in considerazione le restituzioni di cui all’articolo 65bquinquies;

c. 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio; per il calcolo del volume di mercato sono prese in considerazione le restituzioni di cui all’articolo 65bquinquies;

d. 35 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 16 e25 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio; per il calcolo del volume di mercato sono prese in considerazione le restituzioni di cui all’articolo 65bquinquies;

e. 40 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici supera in media 25 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio; per il calcolo del volume di mercato sono prese in considerazione le restituzioni di cui all’articolo 65bquinquies.

Art. 65dterRiesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame

dell’economicità dei medicamenti biosimilari

1 Nel quadro del riesame secondo l’articolo 65d capoversi 1, 1bise 1ter, un medicamento biosimilare è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno di uno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato di riferimento praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame:

a. 10 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento e dei relativi medicamenti biosimilari non supera in media 8 milioni di franchi all’anno; per il calcolo del volume di mercato sono prese in considerazione le restituzioni di cui all’articolo 65bquinquies;

b. 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento e dei relativi medicamenti biosimilari si situa in media tra 8 milioni e 25 milioni di franchi all’anno; per il calcolo del volume di mercato sono prese in considerazione le restituzioni di cui all’articolo 65bquinquies;