Progetto posto in consultazione OAMal

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

riferimento dal confronto con i prezzi praticati all’estero per il medicamento in questione.

2 Gli sconti vincolanti imposti ai fabbricanti negli Stati di riferimento sono detratti dai relativi prezzi di fabbrica per la consegna o si tiene conto di prezzi effettivamente rimunerati. Il DFI stabilisce gli sconti dei fabbricanti da detrarre e le fonti da tenere in considerazione per la determinazione dei prezzi effettivamente rimunerati. Può prevedere che invece di tali sconti siano detratti gli sconti effettivi dei fabbricanti.

Art. 65bquinquies Restituzioni

1 L’UFSP può prevedere l’obbligo di restituzione ai sensi dell’articolo 52b LAMal o dell’articolo 14quaterse con il titolare dell’omologazione viene concordato un prezzo di fabbrica per la consegna dichiarato più elevato (articolo 65b capoverso 3sexies).

1bis Se per una combinazione secondo l’articolo 65b capoverso 5 sono state stabilite delle restituzioni ai sensi del capoverso 1 o 2, l’UFSP può ripartire le restituzioni tra i medicamenti che compongono la combinazione.

2 L’UFSP può prevedere anche l’obbligo di restituzione per il titolare di un’omologazione se l’ammissione è subordinata a condizioni e oneri se:

a. vi è un’incertezza in merito all’efficacia;

b. vi è un’incertezza merito all’idoneità;

c. vi è un’incertezza in merito alle quantità rimunerate del medicamento e ai costi da esso cagionati nonché in merito al dosaggio e alla durata della terapia; oppure se:

d. vi è un’incertezza in merito ai costi rimunerati in relazione al beneficio emerso.

3 Le restituzioni di cui al capoverso 1 corrispondono alla differenza tra il prezzo concordato ai sensi dell’articolo 65b capoverso 3sexiese il prezzo che risulterebbe da una determinazione ai sensi dell’articolo 65b capoversi 2–3quater.

3bis Il DFI definisce i criteri per il calcolo delle restituzioni di cui al capoverso 2.

4La ripartizione delle restituzioni tra l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie e l’assicurazione per l’invalidità avviene in base alla relativa cifra d’affari rispetto alla cifra d’affari complessiva del medicamento.

5Il DFI stabilisce le modalità di attuazione delle restituzioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 65bsexiesRestituzioni: confidenzialità

1 Su richiesta del titolare dell’omologazione, l’UFSP può disporre che le informazioni relative all’ammontare, al calcolo o alle modalità delle restituzioni non siano rese accessibili a terzi per un periodo di sei anni dall’ammissione del medicamento o dell’indicazione nell’elenco delle specialità, in particolare se: