Progetto posto in consultazione OAMal

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

1 milione di franchi all’anno e il 1° gennaio precedente l’anno del riesame il prezzo della confezione con la maggiore cifra d’affari sia inferiore a 200 franchi oppure qualora il volume di mercato svizzero durante tre anni sia compreso in media tra 1 milione di franchi e 4 milioni di franchi all’anno e il 1° gennaio precedente l’anno del riesame il costo della dose definita giornaliera (Defined Daily Dose, DDD) pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità della confezione con la maggiore cifra d’affari sia inferiore a 0.20 franchi:

a. per il preparato originale da riesaminare e il relativo medicamento in comarketing, per i generici e i medicamenti omologati per l’importazione parallela nonché per i preparati con principio attivo noto che non comportano alcun progresso terapeutico ai sensi dell’articolo 65ctercapoverso 3 e la cui economicità è valutata sulla base di un confronto con i generici;

b. per il preparato di riferimento da riesaminare e il relativo medicamento biosimilare nonché per i medicamenti omologati per l’importazione parallela.

1terIl DFI disciplina la determinazione del volume di mercato svizzero. Inoltre, in presenza di circostanze particolari, segnatamente se il corso di cambio determinante per il confronto con i prezzi praticati all’estero varia considerevolmente, può stabilire che l’articolo 65d capoverso 1bisnon è applicabile.

1quaterIl Consiglio federale valuta periodicamente i criteri di cui al capoverso 1bise, se necessario, li adegua alle circostanze del momento.

2 Il confronto con i prezzi praticati all’estero si basa sulla confezione con la maggiore cifra d’affari.

3 Il confronto terapeutico trasversale si basa sulla confezione più piccola del dosaggio minimo, tranne se la confezione più piccola del dosaggio minimo non permette un confronto adeguato, segnatamente a causa di dosaggi differenti all’inizio della terapia, di dimensioni differenti della confezione oppure del prezzo identico dei differenti dosaggi di un medicamento.

4 Se dal riesame risulta che il prezzo massimo è troppo elevato, l’UFSP decide che il prezzo sia ridotto, per il 1° dicembre dell’anno del riesame, al prezzo determinato. Il fatto che il prezzo di fabbrica per la consegna in base al quale è stato stabilito il prezzo massimo sia inferiore al prezzo determinato non giustifica un aumento di prezzo.

4bisAl fine di garantire che la popolazione svizzera abbia accesso a medicamenti importanti, il DFI può prevedere criteri per la valutazione di deroghe alla riduzione di prezzo secondo il capoverso 4.

5Il titolare dell’omologazione comunica all’UFSP tutte le informazioni necessarie.

6L’UFSP comunica al titolare dell’omologazione di un generico il livello di prezzo previsto dal 1° dicembre per il preparato originale.

Art. 65dbis cpv. 1

1 Nel quadro del riesame secondo l’articolo 65d capoversi 1, 1bise 1ter, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno di uno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato originale praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame: