Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
3 Regolamentazione nei Paesi limitrofi
3.1 Germania
Il codice penale tedesco (CP-DE)45 non comprende una norma penale specifica sul mobbing o il ciberbullismo. Così come nel diritto svizzero vigente, il mobbing e il ciberbullismo sono punibili quando comprendono singoli atti che raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti. Inoltre, il mobbing o il ciberbullismo considerati nel loro complesso possono essere punibili se raggiungono l’intensità di atti persecutori (§ 238 CP-DE).
3.2 Austria
In Austria, il mobbing è fondamentalmente punibile quando comprende singoli atti che raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti. Viene considerato infatti un fenomeno talmente ampio e complesso, da non poter essere affrontato con strumenti del diritto penale46. Tuttavia, siccome il ciberbullismo, visto l’esteso raggio d’azione dei mezzi di comunicazione moderni, risulta particolarmente lesivo della personalità, il § 107c del codice penale austriaco (CP-AT)47 qualifica come reato una «parte del fenomeno»48. La norma penale concernente prolungate molestie perpetrate mediante un mezzo di telecomunicazione o un sistema informatico (Fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems) è in vigore dal 1° gennaio 2016. Rientra tra i reati contro la libertà personale, ma presenta anche aspetti dei reati contro l’onore e la libertà49.
La punibilità presenta una soglia piuttosto alta: nell’ambito del ciberbullismo, deve essersi verificato un reato contro l’onore oppure devono essere stati resi pubblici un fatto o una registrazione di immagini inerente a un aspetto della vita estremamente personale. Pertanto chi commette mobbing risulta punibile solo quando ha compiuto un singolo atto che raggiunge la soglia prevista da un’altra norma penale (nel diritto penale svizzero, secondo l’art. 173 segg. CP concernenti i delitti contro l’onore o l’art. 179quatercpv. 3 CP concernente la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini).
Il reato contro l’onore oppure il fatto o la registrazione di immagini inerente a un aspetto della vita estremamente personale devono essere stati resi pubblici durante un prolungato periodo di tempo attraverso mezzi di telecomunicazione o l’utilizzo di un sistema informatico. In un primo momento la norma penale presupponeva che l’atto fosse reiterato. Secondo il legislatore, tuttavia, in alcuni casi è sufficiente che qualcuno abbia esercitato la molestia un’unica volta, per esempio pubblicando su Internet una foto di nudo che vi rimane durante un prolungato periodo di tempo senza essere
45 Per la versione vigente cfr. il sito del Ministero federale tedesco della giustizia e della tutela dei consumatori Gesetze im Internet, consultabile all’indirizzo: www.gesetze-im-internet.de (stato al 2.3.2026).
46 Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 1a, Vienna 2023, con rif. ai materiali legislativi.
47 Per la versione vigente cfr. Rechtsinformationssystem des österreichischen Bundes, consultabile all’indirizzo: www.ris.bka.gv.at (stato al 2.3.2026).
48 Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 4 seg. con rif.
49 Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 23.