Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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4.2.4 Delimitazione e concorso di reati
Si presentano difficoltà in termini di delimitazione e concorso di reati che la giurisprudenza sarà di volta in volta chiamata a risolvere.
I singoli atti del mobbing sono già ampiamente coperti dalle norme penali vigenti (v. n. 2.2.2). Pertanto è difficile immaginare un caso in cui sia applicabile solo la nuova norma penale senza che singoli atti distinti non adempiano contemporaneamente le condizioni di altre norme penali. Se nell’ambito del mobbing si commette una via di fatto (art. 126 CP), a questa si applica la nuova norma penale; la via di fatto è infatti espressamente citata come forma di mobbing. Per i delitti che, così come la nuova norma penale, riguardano l’onore (art. 173 segg. CP), la questione è controversa. Un’ingiuria (art. 177 CP) potrebbe senz’altro essere assorbita dal mobbing. Se invece le norme penali contemporaneamente applicabili tutelano altri beni giuridici, si può in genere presumere un reale concorso di reati. In tal caso, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (art. 49 cpv. 1 CP).
Anche la delimitazione rispetto agli atti persecutori (art. 181b CP; v. n. 2.3) presenta delle difficoltà.
4.2.5 Rinuncia a una disposizione nel Codice penale militare
I reati contro l’onore sono dichiarati punibili anche nel Codice penale militare del 13 giugno 192767 (CPM). Per quanto concerne il mobbing, va tuttavia osservata una particolarità: siccome si presuppongono più atti durante un prolungato periodo di tempo, è ipotizzabile che alcuni di questi siano perpetrati durante il servizio militare, mentre altri durante le ordinarie attività civili. In tal caso si pone la questione se il reato sia soggetto alla giurisdizione civile o militare; potrebbero dunque verificarsi problemi di competenza.
Gli stessi problemi potrebbero presentarsi per gli atti persecutori. Dunque, così come la norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP), nemmeno la nuova norma penale sul mobbing dovrebbe essere inclusa nel CPM. Ciò non dà luogo ad alcuna lacuna del diritto penale: infatti, secondo l’articolo 8 CPM in questo caso le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria.
4.3 Applicazione del diritto
4.3.1 Descrizione della problematica
Il perseguimento penale di reati commessi mediante l’utilizzo delle TIC pone una particolare difficoltà: spesso l’autore agisce attraverso piattaforme che non hanno sede
67 RS 321.0