Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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- Molestie sessuali (art. 198 CP): l’autore compie un atto sessuale in presenza di
una persona, la molesta sessualmente mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini.
Esempio: A invia a X tramite WhatsApp un messaggio indecente.
Reati contro la tranquillità pubblica
- Discriminazione e incitamento all’odio (art. 261bisCP): l’autore incita pubblica-
mente all’odio o alla discriminazione contro una persona per la sua razza, etnia, religione od orientamento sessuale, oppure la discredita pubblicamente per tali ragioni.
Esempio: A pubblica un post in cui prende in giro X per il suo orientamento sessuale.
Finora non esiste una giurisprudenza del Tribunale federale che consenta di considerare il mobbing nel suo complesso, rendendolo punibile per esempio come reato contro l’onore, laddove i relativi singoli atti non raggiungano la soglia di fattispecie esistenti43. Tuttavia, in molti casi tale comportamento potrebbe soddisfare le condizioni costitutive del reato di cui alla norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP), diventando in tal modo punibile (v. n. 2.3).
2.3 Delimitazione tra mobbing e atti persecutori
Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la nuova norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP), che rende punibile chiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere.
La delimitazione tra mobbing e atti persecutori solleva alcuni interrogativi. Per esempio, in entrambi i casi l’autore compie ripetuti attacchi che nel complesso possono pregiudicare il senso di sicurezza e il libero modo di vivere di una persona. Si tratta tuttavia di fenomeni fondamentalmente diversi: semplificando, gli atti persecutori sono una forma di persecuzione insistente nei confronti di una persona, generalmente con lo scopo di stringere una relazione con lei, ma anche per vendetta. Il mobbing, invece, mira a discreditare o emarginare una persona. Di conseguenza, spesso la differenza è da individuare nella motivazione o nell’intento dell’autore44. Mentre in genere gli stalker agiscono individualmente, nel mobbing accade spesso che più persone si coalizzino contro qualcuno. Gli atti persecutori tendono ad avvenire segretamente, mentre spesso nel mobbing una persona viene denigrata pubblicamente. Gli atti persecutori sono per lo più esercitati nella fase di separazione di una coppia; il mobbing, invece, avviene frequentemente tra giovani o sul posto di lavoro. Tuttavia, nel singolo caso può essere difficile delimitarli.
43 Il Tribunale federale aveva per contro sviluppato una simile giurisprudenza per gli atti persecutori: cfr. DTF 129 IV 262, confermata in DTF 141 IV 437 e in altre sentenze del Tribunale federale.
44 Nel caso di atti persecutori per vendetta, le motivazioni potrebbero avvicinarsi di più a quelle del mobbing: Gurt, n. 72; Hilt et al., pagg. 24 e 28.