Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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sminuire il valore di una persona, portarla in una posizione subordinata. Per emarginare si intende spingere una persona al di fuori del gruppo sociale (compagni di scuola, gruppo di pari, team di lavoro).
Tale effetto coincide con quello dei classici delitti contro l’onore: per lungo tempo la giurisprudenza e la dottrina hanno interpretato il termine onore come la reputazione di qualcuno quale persona rispettabile agli occhi di terzi. In tempi più recenti, vi è stata una svolta nell’interpretazione: viene inteso piuttosto come il diritto di ogni persona ad avere un valore agli occhi delle altre96. La tutela prevista dal disposto penale in tal senso comprende solo l’onore etico (il valore come persona rispettabile) e non la posizione sociale di una persona (il valore all’interno della società, p. es. nel contesto professionale o scolastico). Il Tribunale federale riconosce tuttavia che le accuse concernenti la condotta professionale possono intaccare anche l’onore etico97. Anche se nel mobbing i singoli atti non sono lesivi dell’onore (v. n. 5.3.1), nel complesso devono provocare il discreditamento o l’emarginazione della persona che li subisce e che, di conseguenza, è toccata nel proprio valore etico e umano e nel proprio onore.
Secondo l’opinione prevalente, i delitti contro l’onore sono reati di messa in pericolo astratta: è sufficiente che un’affermazione sia in grado di nuocere alla reputazione o al diritto al valore di una persona. Presentano tuttavia una componente legata al risultato, dal momento che il destinatario (danneggiato o terzo) deve venire a conoscenza dell’affermazione98.
5.4 Fattispecie soggettiva
Il mobbing è inevitabilmente intenzionale: l’autore deve compiere il reato consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 CP). In tal senso è sufficiente che l’autore commetta ciascun atto sulla base di una nuova decisione, sebbene essi debbano iscriversi nel quadro di un’intenzione generale (distinta).
Riguardo al discreditamento o all’emarginazione del danneggiato, si deve presupporre un intento (il cosiddetto intento di causare un danno). A tal proposito non è sufficiente il dolo eventuale, vale a dire il semplice fatto di tenere conto di un possibile danno.
5.5 Azioni pubbliche
Durante le audizioni, vari partecipanti hanno perorato l’idea che il grado di illiceità del ciberbullismo sia superiore a quello del mobbing analogico. Tuttavia, non nel caso di una comunicazione privata tra autore e danneggiato mediante l’uso delle TIC, che non si distingue sostanzialmente da una comunicazione privata analogica, per esempio tramite lettera o in forma verbale. Il grado di illiceità sarebbe invece maggiore se l’atto viene perpetrato in un contesto pubblico, per cui può essere recepito da una più ampia
96 Riklin, BSK II CP, prima dell’art. 173 n. 7 segg.; Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 4; DTF 131 IV 154, consid. 1.2; 117 IV 27; 105 IV 11, consid. 1.
97 Riklin, BSK II CP, prima dell’art. 173 n. 16 segg.; DTF 119 IV 44, consid. 2.a) seg.;
115 IV 42, consid. 1.c); 105 IV 111, consid. 1.
98 Riklin, BSK II CP, prima dell’art. 173 n. 50 seg.; DTF 101 IV 292, consid. 1.