Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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screenshot. Gli atti di mobbing nel mondo reale, invece, in particolare quelli che avvengono a tu per tu, sono spesso più difficili da dimostrare.
4.3.3 Proposte di soluzione internazionali e nazionali
Sul piano internazionale ci si sta prodigando per adeguare la cooperazione transfrontaliera alle sfide poste dallo sviluppo tecnologico e per favorire l’efficienza del perseguimento penale nel ciberspazio. A tal proposito, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 23 novembre 200175 sulla cibercriminalità (CCC), a cui ha aderito anche la Svizzera, è il più importante accordo internazionale nel campo della criminalità informatica e in rete. Il Secondo Protocollo aggiuntivo alla CCC del 12 maggio 202276, non ancora in vigore e che la Svizzera per il momento non ha firmato, intende rafforzare la cooperazione internazionale nonché agevolare e velocizzare lo scambio di informazioni e prove elettroniche. Inoltre, un’ampia cerchia di Stati, tra cui la Svizzera, sta lavorando attivamente all’elaborazione di una «United Nations Convention against Cybercrime» (Convenzione ONU sui crimini informatici)77 che persegue, tra le altre cose, il potenziamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni e prove elettroniche. La Convenzione è stata aperta alla firma nell’ottobre del 2025 e non è ancora entrata in vigore. La Svizzera sta valutando la sottoscrizione.
Con la revisione totale della legge federale del 25 settembre 202078 sulla protezione dei dati (LPD), entrata in vigore il 1° settembre 2023, è stato introdotto un nuovo obbligo per i titolari privati del trattamento dei dati con sede all’estero: se per esempio in relazione alla loro offerta di prestazioni trattano periodicamente e su grande scala dati personali concernenti persone in Svizzera, generando così un rischio per la loro personalità, essi sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera (art. 14 seg. LPD). Tale disposizione potrebbe riguardare in particolare le grandi piattaforme Internet e reti sociali. Il rappresentante funge da interlocutore per l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e per le persone interessate (art. 14 cpv. 2 LPD), al fine di facilitare la presa di contatto e fornire informazioni per far valere i loro diritti, per esempio alla rimozione di contenuti oltraggiosi79.
Il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione su una nuova legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (AP-LPCom). Questa, tra le altre cose, obbliga le grandi piattaforme di comunicazione a mettere a disposizione degli utenti una procedura che consenta loro di segnalare con facilità (art. 4 AP-LPCom) i contenuti che probabilmente rientrano in determinate fattispecie penali (come delitti contro l’onore, minaccia, coazione o molestie
75 RS 0.311.43
76 www.coe.int/it > Stato di diritto > Criminalità informatica > Convention on Cybercrime > Second Additional Protocol (CETS n. 224; stato al 2.3.2026).
77 www.unodc.org > Our work > Treaties and intergovernmental bodies > UN convention against Cybercrime (stato al 2.3.2026).
78 RS 235.1
79 La disposizione è in linea con le richieste della mozione Glättli 18.3306 Rafforzare l’applicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piattaforme commerciali in rete e della mozione della CAG-S 18.3379 Accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati all’estero.