Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine

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4.2.2 Configurazione come delitto contro l’onore

Gli atti che considerati singolarmente non risultano perseguibili devono ora diventare punibili perché nel loro insieme provocano un determinato effetto dannoso per la società. La definizione di tale effetto negativo determina quale sia il bene giuridico al centro della questione.

Così come gli atti persecutori, il mobbing può pregiudicare il senso di sicurezza della persona che lo subisce mettendone a repentaglio la libertà di condurre la propria vita secondo la propria volontà. In tal senso il mobbing è inteso come un reato contro la libertà58. A differenza degli atti persecutori, però, nel caso del mobbing l’intento dell’autore è discreditare ed emarginare la persona presa di mira. Tale aspetto avvicina questo comportamento ai delitti contro l’onore, le cui norme tutelano il riconoscimento sociale come persona responsabile e l’appartenenza identitaria a un gruppo sociale59. Il fatto di intendere il mobbing come delitto contro l’onore permette di delimitarlo più chiaramente dagli atti persecutori. Si propone pertanto di configurare la nuova norma penale come delitto contro l’onore.

Si noti che gli attacchi che non sono da intendersi lesivi della personalità ai sensi del diritto civile (art. 28 segg. CC) non possono essere rilevanti nemmeno dal punto di vista penale.

4.2.3 Azione combinata di più persone

Il mobbing è tipicamente, anche se non necessariamente, un’azione combinata di più persone. Può avvenire in modo coordinato (p. es. per opera di un gruppo che all’interno della scuola si è coalizzato contro una persona) oppure in modo non coordinato (come nel caso del cosiddetto «shitstorm», che vede più persone, indipendentemente l’una dall’altra, pubblicare su Internet commenti offensivi contro una stessa persona). A tal proposito, in alcune circostanze può trattarsi anche di singoli atti isolati commessi da un soggetto coinvolto.

La Commissione considera l’azione ripetuta durante un prolungato periodo di tempo e l’intento di discreditare o emarginare una persona come elementi essenziali del mobbing. Sulla base delle audizioni, ritiene che la punibilità sia giustificata solo se sono soddisfatte tali condizioni, oppure se un soggetto coinvolto risulta punibile secondo le disposizioni sulla partecipazione60. La nuova norma penale non necessita pertanto di una regolamentazione specifica sull’azione combinata di più persone, ma si applicano le disposizioni generali. Indubbiamente, chi assiste agli atti senza intervenire (i cosiddetti «bystander») non dovrebbe essere qualificato come partecipante al reato, in quanto spesso questa persona non interviene per paura o insicurezza.

58 La norma penale austriaca sul ciberbullismo (§ 107c CP-AT) rientra tra i reati contro la libertà personale ma comprende anche aspetti del reato contro l’onore (v. n. 3.2). Cfr. anche Loshi, pag. 63.

59 Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 1, Berna 2022.

60 Loshi, pag. 62 seg. sostiene invece la necessità di una disposizione in linea con quella sull’aggressione (art. 134 CP).