Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine

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alla sua reputazione, segnatamente se il contenuto ha carattere sessuale, senza il consenso della stessa, è, a querela di parte, punito con una pena pecuniaria.

2Chiunque rende accessibili siffatti scritti, registrazioni sonore o visive o immagini di una persona senza il suo consenso, è, a querela di parte, punito con una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

La disposizione è però stata respinta dal Consiglio degli Stati in quanto ritenuta eccessiva. Anche il Consiglio degli Stati ha tuttavia riconosciuto una certa necessità di intervenire sul tema della condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici. Alla luce dei riscontri in merito ottenuti nella procedura di consultazione17, ha aggiunto al progetto una norma penale sulla cosiddetta pornovendetta, adottata come articolo 197a CP da entrambe le Camere nella votazione finale ed entrata in vigore il 1° luglio 2024.

Adottando la disposizione sulla pornovendetta e integrandola nel Titolo quinto (Dei reati contro l’integrità sessuale), le Camere hanno fatto intendere che ritenevano necessario intervenire innanzitutto nella sfera della lesione dell’integrità sessuale e dell’autodeterminazione. Durante i dibattiti parlamentari della sessione primaverile 2023, il relatore della CAG-S non ha comunque escluso che, in un secondo momento, potessero essere integrati nel CP anche altri aspetti del ciberbullismo18.

1.4 Lavori della Commissione a un progetto preliminare

Una volta conclusi i lavori relativi a un nuovo diritto penale in materia sessuale e dopo che anche il Consiglio degli Stati aveva sostenuto la necessità di aggiungere una fattispecie penale sul ciberbullismo19, la CAG-N ha avviato i lavori in seno alla Commissione. Il 13 febbraio 2025 ha condotto numerose audizioni con rappresentanti dei Cantoni, dei ministeri pubblici, delle organizzazioni per la protezione dei minori e di vari periti specializzati nonché con rappresentanti di piattaforme di comunicazione. La Commissione ha verificato se fosse necessario attuare l’iniziativa parlamentare sul ciberbullismo congiuntamente all’iniziativa parlamentare (Amherd) Bregy 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni, in quanto anche tale iniziativa era finalizzata a contrastare un fenomeno la cui dirompenza era strettamente correlata all’uso di Internet e delle moderne tecnologie di comunicazione. Di conseguenza, la Commissione doveva confrontarsi con una questione di principio, ovvero se tali norme penali dovessero essere formulate facendo esplicito riferimento alle forme di comunicazione digitale, discostandosi dal principio di neutralità tecnologica del diritto penale.

Esaminando i risultati delle audizioni, la Commissione è giunta alla conclusione che era opportuno portare avanti separatamente i lavori relativi alle due iniziative parlamentari e attenersi al principio di neutralità tecnologica per la configurazione delle norme penali. Anche dalle audizioni emergeva un quadro piuttosto contrastante circa la necessità di introdurre una norma penale sul ciberbullismo.

17 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la legge federale sul diritto penale in materia sessuale, pag. 40.

18 Boll. Uff. 2023 S 118

19 Boll. Uff. 2023 S 1284