Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine

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Per la seduta del 30 ottobre 2025, la Commissione ha presentato un documento di lavoro dell’Ufficio federale di giustizia che illustrava i pro e i contro di una regolamentazione a livello di legge e conteneva una proposta concreta di formulazione di una possibile norma penale. In seno alla Commissione ha prevalso in un primo momento una posizione di scetticismo nei confronti di una nuova regolamentazione. Con 14 voti contro 10 e 1 astensione, la Commissione ha proposto alla propria Camera di aderire alla posizione del Consiglio federale, rinunciando a una disposizione penale e togliendo dal ruolo l’iniziativa. Tuttavia, il 19 dicembre 2025 il Consiglio nazionale ha aderito alla proposta della minoranza della Commissione con 117 voti contro 68 e 9 astensioni, rifiutando di togliere dal ruolo l’iniziativa. La Camera ha sottolineato che, con la disponibilità degli smartphone e l’utilizzo dei media sociali, il mobbing ha raggiunto una nuova dimensione, per cui al momento il diritto penale non disporrebbe di norme di legge sufficienti. La diffusione pubblica fa sì che singoli atti ripetuti, di per sé non punibili, provochino una maggiore sofferenza psicologica che colpisce in maniera significativa in particolare bambini e giovani20.

2 Situazione iniziale

2.1 Definizione di mobbing

Il mobbing (o bullismo) è un fenomeno sociale per cui non esiste ancora una definizione univoca e riconosciuta21. Il termine deriva dal verbo inglese «to mob» (assalire, attaccare o vessare). I possibili attacchi alla personalità possono essere i più diversi per tipologia e gravità. Tra i comportamenti tipici vengono citati: ridicolizzare (p. es. diffondendo affermazioni false, dicerie o immagini imbarazzanti), umiliare, degradare, intimidire (p. es. minacciando violenze, costringendo), molestare (p. es. inviando messaggi o immagini indecenti), emarginare (p. es. ignorando, trascurando) o abusare del potere (p. es. assegnando compiti insensati, addossando errori)22.

In questo contesto, un singolo attacco non è sufficiente per poter parlare di mobbing: gli attacchi devono avvenire reiteratamente (sistematicamente, ripetutamente, frequentemente) e durante un prolungato periodo di tempo (p. es. almeno una volta a settimana nell’arco di sei mesi)23. Spesso capita che più persone si coalizzino contro una, ma anche una singola persona può esercitare atti di mobbing. Di frequente la

20 Boll. Uff. 2025 N 2483 seg.

21 Il Tribunale federale definisce il mobbing sul posto di lavoro come un comportamento ostile sistematico, perpetrato durante un prolungato periodo di tempo, con cui si intende isolare o emarginare una persona sul suo posto di lavoro o addirittura allontanarla dal posto di lavoro. Sentenze del Tribunale federale 8C_203/2022 dell’8.8.2022, consid. 5.2.1; 8C_107/2018 del 7.8.2018, consid. 5; 8C_251/2017 del 22.6.2017, consid. 5.1.

22 Brun, pag. 103, classifica il ciberbullismo nelle categorie di intimidazione, molestia e ridicolizzazione.

23 Brun, pag. 102; definizione di Prevenzione Svizzera della Criminalità, consultabile all’indirizzo: www.skppsc.ch/it > Temi > Internet > Cybermobbing + cyberbullismo > Definizione (stato al 2.3.2026); definizione della piattaforma nazionale per la promozione delle competenze mediali, consultabile all’indirizzo: www.giovaniemedia.ch > Temi > Ciberbullismo (stato al 2.3.2026). Una volta a settimana nell’arco di un anno: Leymann, pag. 22; Humbert, pag. 80; decisione del Tribunale d’appello ZH del 16.3.2015, n. oggetto UE140314-O/U/BEE, consid. 7.2 a).