Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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in Svizzera e che conservano i loro dati all’estero68. Tuttavia, in determinate circostanze le autorità preposte al perseguimento penale hanno bisogno di questi dati per identificare un autore anonimo e come ulteriore mezzo di prova della fattispecie.
In base al principio di territorialità dettato dal diritto internazionale, le autorità svizzere di perseguimento penale non possono adottare le proprie misure di perseguimento penale all’estero. In linea di massima si possono assumere unicamente i mezzi di prova che si trovano sul territorio nazionale (art. 1 e 54 del Codice di procedura penale69[CPP] in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 1 lett. b dell’assistenza in materia penale del 20 marzo 198170[AIMP] e l’art. 3 CP). È consentito richiedere la consegna dei dati, perquisire i sistemi informatici oppure sequestrare dati o supporti di dati nell’ambito di una perquisizione domiciliare (art. 263 segg. e 246 CPP) solo nei confronti del detentore dei dati. Le filiali svizzere di Google e Meta non rientrano in questa definizione poiché si limitano a commercializzare servizi71. Chi usufruisce di un servizio offerto da un’azienda estera tramite un accesso Internet in Svizzera non agisce «all’estero» e le autorità di perseguimento penale possono accedere ai dati disponibili attraverso il conto utente72.
Qualora non fosse possibile raccogliere direttamente i dati in Svizzera, le autorità di perseguimento penale devono affidarsi all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Si tratta spesso di una procedura lunga e gravosa che può portare allo scadere dei termini legali e in alcuni casi anche all’abbandono del procedimento penale73. Inoltre, spesso l’assistenza giudiziaria non ha esito positivo, in particolare in mancanza del requisito della doppia punibilità o della disponibilità da parte delle autorità straniere a cooperare.
4.3.2 Il caso particolare del ciberbullismo
Mentre nel contesto scolastico o professionale di norma l’autore e il danneggiato74 si conoscono, le personalità pubbliche possono particolarmente subire ciberbullismo anonimo (v. n. 2.1). Pertanto, si dovrà ricorrere alla via dell’assistenza giudiziaria in particolare per l’identificazione degli autori.
Spesso nei tipici casi di ciberbullismo, i dati da addurre come ulteriore mezzo di prova della fattispecie potrebbero essere disponibili senza assistenza giudiziaria: se per esempio l’autore pubblica una foto compromettente, un commento offensivo o invia al danneggiato un messaggio offensivo, questi possono essere salvati tramite uno
68 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 34.
69 RS 312.0
70 RS 351.1
71 DTF 143 IV 21, consid. 3.3 seg.; sentenza del Tribunale federale 1B_142/2016 del 16.11.2016, consid. 3.
72 DTF 143 IV 270, consid. 6 e 7. La dottrina solleva critiche su questo aspetto: cfr. Graf, n. marg. 21 segg.
73 P. es. il termine per la conservazione e l’utilizzo degli indirizzi IP, che costituiscono metadati secondo l’art. 273 cpv. 3 CPP.
74 Per i reati contro l’onore si usa il termine danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP). La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 116 cpv. 1 CPP). Stando a Wenk, pag. 90, il ciberbullismo comporta una lesione dell’integrità psichica, per cui il termine vittima è fondamentalmente pertinente.