Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine

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sessuali). I fornitori stranieri di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca devono altresì disporre di un rappresentante legale in Svizzera, che funga da interlocutore per l’autorità di vigilanza e da recapito (art. 23 AP-LPCom).

5 Commento all’articolo 177bis CP

5.1 Collocazione sistematica

L’effetto negativo degli atti di mobbing, che li rende in ultima analisi punibili, consiste nel discreditamento o nell’emarginazione di una persona. Ciò riguarda il suo riconoscimento sociale come persona responsabile e la sua appartenenza identitaria a un gruppo sociale80. Pertanto, il bene giuridico al centro della questione è l’onore (a tal proposito, v. n. 4.2.2).

Si propone pertanto di inserire la norma penale come articolo 177bisCP, successivamente all’ingiuria, tra i delitti contro l’onore.

5.2 Titolo marginale

Il comportamento che la nuova norma penale intende dichiarare punibile viene comunemente definito mobbing. Tuttavia, non esiste una definizione univoca del termine (v. n. 2.1). Utilizzando mobbing come titolo marginale, si introdurrebbe per la prima volta un anglicismo nel CP. È dunque opportuno riflettere bene su questo aspetto, poiché potrebbe comportare un cambiamento nelle future convenzioni linguistiche del CP81. In ultima analisi si tratta di un cosiddetto «falso amico», poiché in inglese tale comportamento viene definito «bullying» e non mobbing.

In francese il concetto di mobbing viene reso con il termine «harcèlement», il quale ha un significato molto ampio: può designare ripetute molestie e viene utilizzato in relazione a diversi fenomeni per cui invece in tedesco esistono termini specifici. In particolare, la nuova norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP) nella versione francese riporta il titolo marginale «harcèlement»82.

Alla luce di tutto ciò, è opportuno scegliere un titolo marginale che si ricolleghi al comportamento punibile definito nella fattispecie. Si propone dunque il titolo marginale discreditamento ed emarginazione (tedesco: «Herabsetzung und Ausgrenzung»; francese: «Rabaissement et marginalisation»), in linea con l’effetto del reato dichiarato punibile (v. n. 5.3.3).

80 Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 1.

81 Sulla questione nel complesso cfr. www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Raccomandazioni sull’uso degli anglicismi (stato al 2.3.2026).

82 Il termine «harcèlement» viene utilizzato, oltre che per il mobbing e gli atti persecutori, anche per le molestie telefoniche, sessuali e le molestie quotidiane.