Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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5.3 Fattispecie oggettiva
5.3.1 Atti
Sono definiti atti tipici del mobbing umiliare, minacciare, vessare o molestare. In tale contesto, la forma della comunicazione è irrilevante: gli atti possono essere perpetrati con parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o qualunque altro mezzo. Tale elenco raggruppa i mezzi di cui agli articoli 176 e 177 CP. Tra i gesti rientrano per esempio l’atto di sputare addosso a una persona o di mostrarle il fondoschiena in segno di disprezzo83. È da considerarsi via di fatto un attacco di lieve entità e privo di conseguenze al corpo o alla salute della persona che lo subisce84. Per altri mezzi la dottrina intende proiezioni di filmati e video, registrazioni audio o emoticon sui media sociali o nei servizi di messaggistica85. In linea di principio non è rilevante se tali atti siano stati commessi in forma analogica o mediante l’utilizzo delle TIC86.
- Umiliare significa ridicolizzare, compromettere o prendere in giro qualcuno. Può
trattarsi di un atto di ridicolizzazione agli occhi di terzi (diffusione di dicerie, immagini o video) o di un’offesa solo nei confronti del danneggiato.
Delimitazione rispetto alle norme penali vigenti: la nuova fattispecie deve includere solo gli atti che non raggiungono la soglia di fattispecie esistenti. Ne consegue in particolare che:
nell’ambito di delimitazione rispetto ai delitti contro l’onore (art. 173 segg. CP), rientrano nella nuova fattispecie in particolare le umiliazioni che non comprendono accuse infamanti (p. es. espressioni mediche che non costituiscono attacchi all’onore) o che riguardano esclusivamente la posizione sociale87 (p. es. X non ha amici, non è capace nel suo lavoro);
nell’ambito di delimitazione rispetto alla condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a CP), rientrano nella nuova fattispecie soltanto le umiliazioni che riguardano contenuti sessuali in cui il danneggiato non è riconoscibile o che non vengono trasmessi a terzi o pubblicati;
nell’ambito di delimitazione rispetto alla violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quaterCP), rientrano nella nuova fattispecie soltanto le umiliazioni che riguardano fatti che non sono stati fissati su un supporto d’immagini in violazione della sfera segreta o della sfera privata non osservabile da ognuno88.
Esempi: diffondere la diceria che X mangerebbe dolci 10 volte al giorno; diffondere un video in cui X, durante una gita scolastica, scivola su uno sterco di mucca.
- Minacciare significa incutere timore in una persona facendole temere che le ac-
cadrà qualcosa di male.
83 Riklin, BSK II CP, art. 177 n. 8, Basilea 2019, con rif. a DTF 103 IV 172.
84 Roth/Keshelava, BSK I CP, art. 126 n. 2, Basilea 2019, con rif. a DTF 68 IV 85 e
103 IV 65, consid. II.2.a).
85 Corboz, art. 176 n. 3; Trechsel/Lehmkuhl, PK CP, art. 176 n. 1, Berna 2021.
86 Rieben/Mazou, CR II CP, art. 176 n. 1, Basilea 2025.
87 Questa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non fa parte dell’onore protetto dalla legislazione penale: v. n. 5.3.3.
88 Un’immagine delle parti intime non è di per sé lesiva dell’onore (Riklin, BSK II CP, prima dell’art. 173 n. 23, con rif.). La sua diffusione potrebbe tuttavia rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 179quater cpv. 3 CP o, a seconda dell’interpretazione del termine contenuto sessuale, dell’art. 197a CP.