Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine

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Delimitazione rispetto alle norme penali vigenti: nell’ambito di delimitazione rispetto alla minaccia (art. 180 CP), rientrano nella nuova fattispecie le minacce non gravi o non presentate come dipendenti dalla persona che minaccia. Per esempio, se al danneggiato viene paventato solo un lieve (in un certo senso spiacevole) svantaggio, se viene intimidito facendogli credere che esiste un pericolo in realtà inesistente o se sin dall’inizio il danneggiato interpreta la minaccia come un bluff89.

Esempio: A dice a X che lungo la strada verso la scuola è in agguato un pericolo che in realtà non esiste.

- L’atto di vessare comprende un abuso di potere, come assegnare compiti insensati

o addossare errori. Anche gli atti di ignorare o trascurare, spesso citati in relazione al mobbing, possono rientrare nel concetto di vessazione. Tuttavia, in quanto omissione, può essere punibile solo se all’autore spetta una funzione di garante (p. es. come insegnante o superiore).

Esempio: A, superiore di X, le addossa sempre la colpa di ogni errore. Le comunica sempre troppo tardi gli appuntamenti con i clienti, così lei ha difficoltà a prepararsi.

- Molestare significa disturbare o assillare una persona, invadendo così in modo

illecito la sua sfera privata.

Delimitazione rispetto alle norme penali vigenti: nell’ambito di delimitazione rispetto all’abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septiesCP), rientrano nella nuova fattispecie in particolare le molestie nel mondo reale o le molestie di lieve entità perpetrate mediante le TIC. Infatti, le molestie di una certa gravità commesse mediante le TIC dovrebbero essere soggette all’articolo 179septiesCP. Se la molestia ha una connotazione sessuale, rientrano nella nuova fattispecie in particolare le molestie sessuali non gravi commesse mediante parole, scritti o immagini. Compiere atti sessuali in presenza di una persona o molestie sessuali mediante vie di fatto è già punibile ai sensi della norma penale sulle molestie sessuali (art. 198 CP).

Esempio: A molesta X durante la pausa pronunciando frasi oscene o inviandole immagini oscene.

In base all’interpretazione qui espressa, il discreditamento e l’emarginazione non corrispondono a un singolo atto. Sono piuttosto vari atti di umiliazione, minaccia, vessazione o molestia che possono complessivamente provocare il discreditamento o l’emarginazione di una persona (v. n. 5.3.3).

I classici delitti contro l’onore si applicano fondamentalmente solo per fatti non veri che possono nuocere alla reputazione. Per esempio, solo un fatto non vero è conforme a priori alla fattispecie della calunnia (art. 174 CP). Nel caso della diffamazione e, secondo la dottrina e la giurisprudenza, anche in quello dell’ingiuria90, l’autore può discolparsi se prova che il fatto è vero o di avere avuto seri motivi di considerarlo vero in buona fede (art. 173 n. 2 CP). L’autore non è tuttavia ammesso a fare tale prova se le imputazioni sono state proferite senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza

89 Cfr. Delnon/Rüdy, BSK II CP, art. 180 n. 14 e 23 seg., Basilea 2019.

90 Riklin, BSK II CP, art. 177 n. 15 con rif. tra gli altri a Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 75, DTF 74 IV 98 e 93 IV 20, consid. 3.