Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine

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legale composta da più atti distinti. Per reati di questo genere, il termine di prescrizione inizia dal giorno in cui l’autore svolge l’ultima attività104. Potrebbe valere lo stesso per l’inizio del termine di querela: sarebbe illogico imporre al danneggiato di presentare querela entro tre mesi da ogni singolo atto, che preso singolarmente non costituisce reato. A tal proposito, si può presentare querela già prima che inizi a decorrere il termine di querela. Per un’unità d’azione legale, infatti, un’eventuale querela penale ha effetto anche in futuro105.

5.7 Comminatoria di pena

Nella fattispecie di base è indicata una comminatoria di pena pari a una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Si colloca dunque tra l’ingiuria (pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere) e la diffamazione (pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere) da un lato, e la calunnia (pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria) dall’altro.

La qualificazione indica una comminatoria di pena pari a una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, analogamente alla calunnia.

6 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

L’introduzione della nuova norma penale sul mobbing causerà elevati oneri supplementari alle autorità di perseguimento penale e ai tribunali cantonali, non ancora quantificabili al momento.

Il progetto è finalizzato a dichiarare perseguibili comportamenti che al momento non raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti. Pertanto, estenderebbe la punibilità rispetto al diritto vigente. Va inoltre considerato che i procedimenti saranno molto onerosi: spesso potrebbe risultare difficile provare i singoli atti e, almeno in un primo momento, la sussunzione in nuovi concetti giuridici potrebbe porre dei problemi. Si presenteranno inoltre difficoltà in termini di delimitazione e concorso di reati rispetto alle norme penali esistenti (v. n. 4.2.4).

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale106, che affida alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale.

104 Zurbrügg, BSK I CP, art. 98 n. 14 segg., Basilea 2019.

105 Riedo, BSK I CP, art. 30 n. 102 segg., Basilea 2019.

106 RS 101