Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’introduzione della norma penale sul mobbing è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
In tale contesto vanno menzionate la Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007107 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011108 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), entrambe ratificate dalla Svizzera. Né la Convenzione di Lanzarote, né quella di Istanbul citano il fenomeno del mobbing in quanto tale; pertanto, da esse non deriva alcun impegno diretto per gli Stati aderenti a emanare misure giuridiche (di diritto penale) contro il mobbing.
La raccomandazione generale n. 1 del gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) del 20 ottobre 2021 si concentra sulla dimensione digitale della violenza contro le donne. Questa comprende segnatamente anche il ciberbullismo, i cui singoli atti non sono perseguibili, ma che a causa della mentalità di branco favorita da Internet e della loro reiterazione possono raggiungere il grado di violenza psicologica109 nonché di forme di molestie sessuali degradanti per la persona110. Tra le altre cose, si raccomanda agli Stati aderenti di assicurare che il quadro giuridico faccia riferimento anche alla violenza contro le donne in ambito digitale111. Pertanto, la nuova norma penale è in linea con i principi della Convenzione di Istanbul.
7.3 Forma dell’atto
Il progetto preliminare proposto comprende la revisione di leggi federali.
7.4 Delega di competenze normative
Il progetto preliminare non include alcuna delega di competenze normative.
107 RS 0.311.40 108 RS 0.311.35
109 Raccomandazione GREVIO n. 1, n. 44. Versione francese: «cyberharcèlement»; versione inglese: «cyberbullying».
110 Raccomandazione GREVIO n. 1, n. 38 (d). Versione francese: «brimades à caractère sexuel»; versione inglese: «sexualised bullying». Rientrano in questo ambito per esempio la diffusione di dicerie sul comportamento sessuale della vittima, la pubblicazione online di commenti di carattere sessuale sotto a post o foto della vittima, la condivisione di contenuti sessuali o la molestia sessuale nei confronti di altri assumendo l’identità della vittima, al fine di danneggiarne la reputazione.
111 Raccomandazione GREVIO n. 1, n. 53 (a).