Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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Compendio
Con il presente progetto si intende rendere punibile il cosiddetto mobbing, in altre parole l’umiliazione, la minaccia, la vessazione o la molestia reiterate durante un
prolungato periodo di tempo nei confronti di una persona, con lo scopo di discreditarla o emarginarla. Tale fattispecie comprende atti commessi in forma sia analo-
gica che digitale. L’obiettivo è potenziare il disposto penale contro il mobbing e il ciberbullismo al fine di proteggere maggiormente le persone che li subiscono.
Situazione iniziale
Attualmente il diritto penale e il diritto civile prevedono già strumenti per procedere contro il mobbing e il ciberbullismo. In particolare, le norme penali vigenti consentono già di perseguire e punire in ampia misura i singoli comportamenti tipici dei casi di mobbing e ciberbullismo. Esiste tuttavia una lacuna per i casi in cui i singoli atti, cui isolatamente viene attribuito un ridotto grado di illiceità, non raggiungono la soglia prevista dalle norme penali vigenti, ma il comportamento nel suo insieme appare punibile.
Contenuto del progetto
La Commissione propone pertanto di aggiungere al Codice penale una nuova norma che renda punibile il mobbing quale «discreditamento ed emarginazione», facendolo rientrare tra i delitti contro l’onore. Il reato dovrà essere punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Per gli atti commessi in modo tale da essere recepiti da una cerchia di persone molto ampia e volti a discreditare pubblicamente la persona interessata (segnatamente in caso di ciberbullismo) la comminatoria di pena è più grave: in tal caso il reato dovrà essere punito, sempre a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.