Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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riconfermato la sua decisione e ha proposto alla propria Camera di non dare seguito all’iniziativa parlamentare. Il Consiglio degli Stati ha invece aderito alla proposta di una minoranza della Commissione e il 21 dicembre 2023 ha deciso con 23 voti contro 18 di dare seguito all’iniziativa6. La CAG-N ha dunque ricevuto il mandato di presentare un progetto di atto legislativo alla propria Camera entro due anni (art. 111 cpv. 1 LParl).
Nel corso del 2024 e 2025 la Commissione ha affrontato la questione dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare complessivamente in cinque sedute. Nella sua seduta del 30 ottobre 2025 ha deciso, con 14 voti contro 10 e 1 astensione, di rinunciare all’attuazione e di proporre al Consiglio nazionale di togliere dal ruolo l’oggetto7. Il 19 dicembre 2025 il Consiglio nazionale ha tuttavia aderito alla proposta della minoranza della Commissione e prorogato di due anni il termine per l’attuazione dell’iniziativa8. Durante il dibattito è stata sottolineata l’importanza di svolgere una consultazione su un pertinente progetto preliminare. Nella sua seduta dell’8 maggio 2026 la Commissione ha tenuto conto di questa richiesta e ha adottato, con 17 voti contro 0 e 2 astensioni, un progetto preliminare con il relativo rapporto esplicativo. Nel contempo, ha deciso di indire una procedura di consultazione conformemente all’articolo 5 della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione (LCo).
1.2 La posizione assunta finora dal Consiglio federale
Già nel proprio parere del 30 maggio 2008 sul postulato Schmid-Federer 08.3050 Protezione dal bullismo elettronico, il Consiglio federale faceva riferimento alle analogie che accomunano il bullismo elettronico o ciberbullismo al fenomeno dello stalking (ovvero la persecuzione ossessiva), che comprende a sua volta tutta una serie di comportamenti. Nel suo rapporto del 26 maggio 2010 in adempimento del postulato, è giunto alla conclusione che le azioni moleste, minatorie o denigratorie alla base di tale fenomeno potessero essere efficacemente perseguite e adeguatamente punite con il disposto penale in vigore10. Per contrastare le conseguenze indesiderate del bullismo elettronico, piuttosto che un adeguamento del diritto penale, a suo avviso era necessario intensificare gli sforzi per prevenire la violenza, promuovere la sensibilizzazione e la formazione di competenze, segnatamente tra i giovani che utilizzano i media digitali.
Anche nel suo rapporto del 19 ottobre 2022 in adempimento del postulato 21.3969, il Consiglio federale ha ribadito di non ravvisare alcuna necessità di intervenire nel diritto materiale. Il comportamento definito ciberbullismo designa un insieme di atti intimidatori, intrusivi o umilianti, commessi mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) intenzionalmente e ripetutamente durante un prolungato periodo di tempo, che portano chi li subisce a sentirsi offeso, vessato, perseguitato o discreditato11. Il Consiglio federale ha indicato che per punire il
6Boll. Uff. 2023 S 1284
7Rapporto CAG-N ad 20.445
8Boll. Uff. 2025 N 2484
9 RS 172.061
10 Rapporto in adempimento del postulato 08.3050, pag. 21.
11 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 51.