Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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Esempio 2: A è il superiore di X. Ogni volta che viene commesso un errore, addossa la colpa a X. A comunica sempre troppo tardi a X gli appuntamenti con i clienti, così lei ha difficoltà a prepararsi. La mette sempre in cattiva luce con i quadri aziendali e racconta alle altre persone di non aver mai visto una collega così incapace. Le vessazioni e umiliazioni si ripetono almeno una volta a settimana per più di sei mesi.
Esempio 3: A ha preso di mira l’attrice X. La attacca su diverse reti sociali. Manipola video in cui fa pronunciare frasi false e imbarazzanti ai personaggi da lei interpretati. Inoltre, cerca su Internet foto che sfrutta per criticarla ripetutamente su Instagram per il suo abbigliamento. Commette atti di questo tipo in media una volta a settimana per circa un anno.
4.2 La normativa proposta
4.2.1 Norma penale neutrale sotto il profilo tecnologico
Se la tecnologia utilizzata non è un elemento costitutivo di un reato (come p. es. per l’abuso di impianti di telecomunicazione di cui all’art. 179septiesCP), le norme penali del CP sono configurate in modo fondamentalmente neutrale sotto il profilo tecnologico. In altre parole, le condizioni costitutive del reato sono formulate indipendentemente dalla modalità concreta in cui viene perpetrato il fatto e comprendono sia atti commessi con mezzi analogici, sia atti commessi con mezzi digitali. Il diritto penale deve infatti garantire protezione indipendentemente dai mezzi mediante i quali viene commesso il fatto. Inoltre, in tal modo le norme penali si mantengono aperte a eventuali sviluppi (tecnologici) che non erano ancora prevedibili nel momento in cui è stato emanato l’atto normativo.
È indiscutibile che le TIC possano favorire il mobbing e potenziarne gli effetti negativi. Le TIC abbassano infatti la soglia di inibizione dei potenziali autori, consentono di divulgare i contenuti a un’ampia cerchia di persone in breve tempo e sono ormai difficilmente controllabili (v. n. 2.1). Tuttavia, possono verificarsi gravi forme di mobbing anche nel mondo reale. Spesso, però, si verificano in particolare fenomeni ibridi, in cui, nello stesso caso di mobbing, l’autore agisce in parte per via analogica e in parte per via digitale. Risulta essenziale poter far confluire tutti questi atti in una valutazione complessiva.
Il comportamento può comunque assumere un maggiore grado di illiceità, che non dipende dall’utilizzo delle TIC di per sé: una comunicazione digitale privata tra l’autore e la vittima, per esempio via e-mail, non differisce in modo sostanziale da una comunicazione analogica privata, come una lettera o una conversazione. Ciò che ne aggrava l’illiceità è la dimensione pubblica del fatto commesso. L’autore in questo caso agisce infatti davanti a una cerchia di persone molto ampia o pubblicamente con lo scopo di discreditare pubblicamente la persona interessata. Ciò si verifica soprattutto in caso di utilizzo delle TIC (p. es. in un forum online, in una chat di gruppo o su un profilo pubblico nei media sociali; v. n. 5.5).
La Commissione propone pertanto una norma penale neutrale sotto il profilo tecnologico, che contempli sia le forme analogiche, sia quelle digitali di mobbing. Chiede tuttavia di aggravare la comminatoria di pena per i casi in cui l’autore agisca pubblicamente, segnatamente mediante le TIC.