Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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3.4 Italia
Il codice penale italiano (CP-IT)55 non contiene una norma penale specifica sul mobbing o il ciberbullismo. Sono punibili i singoli atti che raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti: secondo la giurisprudenza, in particolare, la norma in materia di violenza privata (art. 610 CP-IT)56. Inoltre, il mobbing o il ciberbullismo considerati nel loro complesso possono essere punibili se raggiungono l’intensità di atti persecutori (art. 612bisCP-IT)57.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 Necessità di agire e obiettivi
Sebbene la maggior parte dei singoli atti tipici del mobbing e del ciberbullismo sia sufficientemente trattata nel CP (v. n. 2.2.2), sussiste una lacuna nei casi in cui un comportamento penalmente rilevante si concretizza solo a seguito di più atti. La Commissione propone pertanto di istituire una norma penale specifica che riguardi i comportamenti per cui i singoli atti, cui isolatamente viene attribuito un ridotto grado di illiceità, non raggiungono la soglia delle fattispecie esistenti, ma nel loro complesso portano chi li subisce a sentirsi offeso, vessato, perseguitato o discreditato. Per delimitare più chiaramente tale fattispecie rispetto agli atti persecutori, si propone di ascriverla tra i delitti contro l’onore (v. n. 4.2.2).
L’iniziativa parlamentare si riferisce solamente al ciberbullismo, ovvero al mobbing esercitato attraverso le TIC. Alla luce delle audizioni la Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che la nuova norma penale dovrebbe essere configurata in modo neutrale sotto il profilo tecnologico. Infatti, potrebbero verificarsi gravi forme di mobbing anche nel mondo reale. In particolare, però, il mobbing si manifesta spesso come fenomeno ibrido che comprende atti commessi in forma sia analogica che digitale, che dovrebbero essere considerati nel loro complesso. Si deve comunque tenere conto, con un’opportuna qualificazione, del maggiore grado di illiceità di un atto perpetrato pubblicamente, in particolare mediante l’uso delle TIC (v. n. 4.2.1).
La nuova norma penale è finalizzata a potenziare il disposto penale e a migliorare la protezione contro mobbing e ciberbullismo.
Potrebbero rientrare nella nuova norma penale i comportamenti indicati di seguito.
Esempio 1: A, B e C frequentano la stessa classe di X. Hanno una chat di gruppo comune su WhatsApp in cui si divertono a prendere di mira X. È iniziato tutto con frasi come: «X è ingrassata» o «X non entra più nei vestiti». Dopo un po’ di tempo, hanno iniziato a condividere nella chat foto e video che ritraevano X in situazioni imbarazzanti (p. es. mentre scivola su uno sterco di mucca durante un’escursione scolastica oppure mentre stona durante un’esibizione del coro). Inoltre, divulgano anche tra altri compagni di scuola dicerie come quella secondo cui «X mangia dolci 10 volte al giorno». Atti come questi avvengono più volte alla settimana per diversi mesi.
55 Per la versione vigente cfr. Normattiva, il portale della legge vigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultabile all’indirizzo: www.normattiva.it (stato al 2.3.2026).
56 Violenza privata; sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, 5.1.2021, n. 163.
57 Atti persecutori; sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, 11.6.2018, n. 26595.