Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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- Correità: nel caso della correità, più persone commettono congiuntamente un
reato. In tal caso ogni correo è punibile per il reato nel suo complesso.
Affinché si configuri una correità è necessario che vi sia stata una decisione comune di commettere un reato, che può essere manifestata anche tramite un comportamento concludente, e un’esecuzione congiunta del reato. Un correo partecipa intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, all’organizzazione e/o all’esecuzione di un reato insieme ad altri autori, così da apparire coinvolto in prima persona61. Un correo può unirsi al reato anche dopo il suo inizio62.
Esempio: A, B e C (correi) hanno preso di mira X a scuola e sfruttano ogni occasione per umiliarla e vessarla. Spesso agiscono in tre, talvolta anche singolarmente.
- Complicità: il complice partecipa a un reato in misura secondaria63. La pena si
basa sulla comminatoria applicabile all’atto principale ma è attenuata (art. 25 CP). È sufficiente qualsiasi contributo casuale che favorisca l’atto principale (in questo caso il mobbing) in modo tale che, senza questo aiuto, il fatto si sarebbe svolto in modo diverso64. In alcune circostanze può essere sufficiente anche un singolo contributo che supporti l’autore principale nel commettere il mobbing. Il complice deve quanto meno accollarsi il rischio che l’atto principale venga commesso e che lui lo favorisca. È possibile fornire aiuto anche dopo l’inizio dell’atto principale e fino al termine dello stesso. Secondo la dottrina prevalente, si può favorire un reato anche segretamente, senza che l’autore principale ne sia a conoscenza65. È altresì sufficiente incoraggiare in qualche modo l’autore principale a commettere il reato (complicità morale). Non è invece sufficiente, in ogni caso in mancanza di una funzione di garante, la semplice approvazione del reato o un comportamento prettamente passivo (come nel caso del cosiddetto «bystander»).
Esempio: nell’ambito di un mobbing, A e B (autori principali) pubblicano nella chat di classe un video imbarazzante di X. C (complice), senza mettersi d’accordo con loro, scrive un commento offensivo a tal proposito.
- Istigazione: l’istigatore provoca nell’autore principale la decisione di commettere
un determinato reato. È punito secondo la comminatoria di pena applicabile all’atto principale (art. 24 CP).
L’intenzione dell’istigatore è volta a provocare nell’autore principale la decisione di commettere il reato e a fare in modo che l’atto principale venga effettivamente commesso.
Esempio: A (istigatore) incita B e C (autori principali) a esercitare mobbing online nei confronti di X66.
61 DTF 135 IV 152, consid. 2.3.1; 133 IV 76, consid. 2.7; 130 IV 58, consid. 9.2.1;
126 IV 84, consid. 2.c)aa); 125 IV 134, consid. 3.a); 120 IV 265, consid. 2.c)aa).
62 Stratenwerth/Bommer, AT I, § 11 n. 54, Berna 2024.
63 DTF 98 IV 83, consid. 2.c).
64 DTF 121 IV 109, consid. 3.a); 120 IV 265, consid. 2.c)aa); 119 IV 289, consid. 2.c)aa).
65 Stratenwerth/Bommer, AT I, § 13 n. 118 e Forster, BSK I CP, art. 25 n. 5, Basilea 2019, con rif.; per un altro parere cfr. Schild Trappe, pag. 97 segg.
66 Elaborato sul modello dell’esempio 1 in Loshi, pag. 59 seg.