Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine

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(ossia nell’intento di insultare; art. 173 n. 3 CP). Nei casi di mobbing, ciò fa sì che, se i fatti sono veri, la conformità alla fattispecie non deve essere esclusa, né deve essere consentita alcuna prova liberatoria. Infatti, in tal caso l’autore agisce sempre con l’intento di nuocere a una persona (discreditandola o emarginandola; v. n. 5.4). Perciò i fatti esternati nell’ambito del mobbing non devono necessariamente essere non veri.

I casi di trattazione mediatica di norma non dovrebbero rientrare nella fattispecie del mobbing, in quanto mancano atti rilevanti (p. es. di umiliazione) e il loro scopo principale è quello di informare il pubblico (e non discreditare o emarginare).

Il Tribunale federale ha esaminato la questione se condividere e mettere like a contenuti lesivi dell’onore sulle reti sociali costituisca invece una violazione dell’onore, giungendo alla conclusione che tali funzioni (a differenza della funzione di commento) non implicano un giudizio: la condivisione non presuppone una valutazione, mentre il «like» ha un significato vago e non esprime necessariamente un apprezzamento del contenuto. Dunque condividere o mettere like non ha alcun significato che vada oltre la divulgazione del post. Una divulgazione (art. 173 n. 1 cpv. 2 CP) risulta però punibile solo se il post viene visualizzato da un terzo, cosa che dipende dalla gestione dei «newsfeed» o dall’algoritmo del servizio di rete e dalle impostazioni personali dell’utente91. In base a tale giurisprudenza si deve presumere che condividere e mettere like non si possono ritenere atti di umiliazione.

91 DTF 146 IV 23, consid. 2.2.3 seg. con rif. tra gli altri a Selman/Simmler, pag. 261 seg.; Studer, pag. 176; Musy, pag. 12 seg.