Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine
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2.2 Diritto vigente
2.2.1 Diritto civile
Il mobbing e il ciberbullismo possono ledere illecitamente una persona nella sua personalità, per esempio nell’onore, nell’integrità psichica o nella sfera personale30,31. Conformemente all’articolo 28 capoverso 1 del Codice civile32 (CC), tale persona può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi alla lesione della personalità. In tal caso le spetta l’onere di provare che si è verificata una lesione della personalità (ossia il fatto, le circostanze e la gravità della lesione; art. 8 CC)33. Soprattutto il mobbing analogico è generalmente difficile da provare, per cui è necessario basarsi su una serie di indizi concordanti34.
La persona lesa nella sua personalità può presentare al giudice una domanda di cessazione, di eliminazione o di accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può inoltre chiedere una comunicazione della sentenza a terzi (art. 28a cpv. 2 CC) o una compensazione finanziaria (vale a dire risarcimento del danno e riparazione morale; art. 28a cpv. 3 CC). Le disposizioni di cessazione e di eliminazione sono regolarmente soggette a comminatoria di pena per disobbedienza a decisioni dell’autorità secondo l’articolo 292 CP35. Nei casi in cui più persone partecipino al mobbing, a determinate condizioni queste possono essere convenute congiuntamente; in tal caso, le persone coinvolte costituiscono un cosiddetto litisconsorzio facoltativo passivo (art. 71 cpv. 1 del Codice di procedura civile36[CPC])37.
Per ottenere più rapidamente una decisione giudiziaria esecutiva, la parte lesa può inoltre richiedere che venga ordinato un provvedimento cautelare se rende verosimile di aver subito una lesione della personalità tale da arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 CPC)38. In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare anche immediatamente e senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC)39.
Per proteggere la persona che subisce violenze, minacce o insidie, il giudice può vietare all’autore di una lesione della personalità (nonché a tutte le persone che in qualunque modo hanno partecipato alla lesione)40 di mettersi in contatto con lei, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica (art. 28b cpv. 1 n. 3 CC). Su richiesta della persona interessata, il giudice può ordinare anche ulteriori provvedi-
30 In merito a questi beni della personalità, in combinato disposto con l’art. 28 CC cfr. Hrubesch-Millauer/Bosshardt, pag. 62 segg.
31 Jeandin, CR I CC, art. 28 n. 5, Basilea 2023.
32 RS 210
33 Aebi-Müller, CHK CC, art. 28 n. 29, Zurigo 2023; Jeandin, CR I CC, art. 28 n. 72.
34 Sentenza del Tribunale federale 4A_381/2014 del 3.2.2015, consid. 5.1. Cfr. anche Portmann/Rudolph, BSK I CO, art. 328 n. 19b, Basilea 2025.
35 Meili, BSK I CC, art. 28a n. 2 e 5, Basilea 2023.
36 RS 272
37 Jeandin, CR I CC, art. 28 n. 89; Meili, BSK I CC, art. 28a n. 21.
38 Hausheer/Aebi-Müller, n. marg. 890.
39 Hausheer/Aebi-Müller, n. marg. 908.
40 Jeandin, CR I CC, art. 28b n. 30.