Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine

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comportamento definito ciberbullismo erano già disponibili le norme penali concernenti l’estorsione (art. 156 CP), la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP), l’ingiuria (art. 177 CP), la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), la pornografia (art. 197 CP), le molestie sessuali (art. 198 CP), l’abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septiesCP) o l’usurpazione d’identità (art. 179deciesCP). Il Consiglio federale ha sottolineato che il Tribunale federale ha sviluppato una giurisprudenza in materia di coazione mediante atti persecutori (art. 181 CP) e di abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septiesCP) che in determinate circostanze consente di valutare il comportamento nel suo insieme, qualora i singoli atti di per sé non risultino conformi alla fattispecie12. Non è da escludere che tale giurisprudenza possa applicarsi anche nell’ambito del ciberbullismo. Oltre a presentare l’argomentazione secondo cui il diritto penale in vigore comprende già un disposto sufficiente per punire il comportamento indesiderato, il Consiglio federale ha segnalato numerosi problemi correlati a una norma penale specifica sul ciberbullismo o sul mobbing in generale. Una fattispecie formulata in modo così generico da coprire l’ampio ed eterogeneo panorama di comportamenti in questione potrebbe essere insufficiente ai fini di adempiere il principio di determinatezza sancito all’articolo 1 CP. Siccome risulta difficile dimostrare elementi costitutivi del reato definiti in modo generico, vi sarebbe il rischio di non riuscire ad applicare un’eventuale fattispecie. Ciò avrebbe comunque un effetto contrario rispetto al generale effetto preventivo auspicato di una nuova norma penale13.

1.3 Lavori della Commissione e delle Camere nell’ambito della revisione del diritto penale in materia sessuale

Nonostante nel suo rapporto abbia indicato che i comportamenti compresi nella definizione di ciberbullismo sono ampiamente contemplati dal diritto vigente, il Consiglio federale ha riconosciuto che esistono comportamenti impuniti in riferimento alla diffusione di immagini o video imbarazzanti, contraffatti o indecenti14. Per la CAG-N, i lavori allora in corso per la revisione del diritto penale in materia sessuale15 offrivano l’opportunità di dichiarare punibili comportamenti di questo tipo. Ha quindi proposto alla propria Camera di adottare un nuovo articolo 179undeciesnel progetto di modifica del CP. Il Consiglio nazionale, con decisione del 5 dicembre 2022, lo ha incluso nel progetto con il tenore seguente16:

Articolo 179undecies Diffusione non autorizzata di contenuti non pubblici

1 Chiunque rende accessibile a un’altra persona scritti, registrazioni sonore o visive o immagini non ancora pubblici di una persona che sono in grado di nuocere gravemente

12 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pagg. 15 segg. e 32 con rif. a DTF 141 IV 437, consid. 3.2; DTF 126 IV 216, consid. 2 e sentenza del Tribunale federale 6B_75/2009 del 2.6.2009, consid. 3.2.1.

13 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 28 segg.

14 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 24.

15 I lavori sono stati condotti nell’ambito del disegno 3 dell’oggetto 18.043 Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni.

16 Boll. Uff. 2022 N 2144