Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/52: 20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale · 37 pagine

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cerchia di persone e l’autore mira a discreditare pubblicamente il danneggiato (p. es. pubblicando foto in una chat di gruppo o su un profilo pubblico nei media sociali).

Il capoverso 2 prevede pertanto una qualificazione per il caso in cui l’autore agisca pubblicamente. Tale qualificazione è formulata in termini neutrali sotto il profilo tecnologico, in modo da comprendere anche pubblicazioni analogiche, che possono esercitare un impatto altrettanto grave. Anche l’articolo 197a capoverso 2 CP si basa infatti sul fatto di rendere pubblici i contenuti, indipendentemente che ciò avvenga in forma analogica o mediante le TIC. È tuttavia opportuno citare a titolo di esempio l’utilizzo delle TIC, così come accade per la rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 e 2 CP) o per la pornografia (art. 197 cpv. 4 e 5 CP). L’espressione per via elettronica ivi utilizzata si presta, con i dovuti adeguamenti linguistici, anche in questo caso99. Con l’avverbio pubblicamente si intende che gli atti vengono commessi davanti a una cerchia molto ampia di persone, non collegate tra loro da legami personali100. Ciò accade in particolare se un atto è reso accessibile in Internet «a un numero illimitato di persone»101. In tal senso è sufficiente che venga creata la possibilità di accedervi, anche se di fatto nessuno o solo singole persone hanno visualizzato il contenuto pubblicato102.

Affinché il capoverso 2 risulti applicabile è sufficiente che sia stato commesso un atto di mobbing pubblicamente accessibile. La comminatoria di pena, che non prevede una pena minima, consente al giudice di commisurare la pena caso per caso.

5.6 Reato perseguibile a querela di parte

Il mobbing dovrebbe essere perseguibile solo a querela di parte, così come lo sono i classici delitti contro l’onore e gli atti persecutori. È importante che possano essere il danneggiato o chi detiene l’autorità parentale103 (art. 296 cpv. 1 CC) a decidere se avviare un procedimento penale. Infatti, in particolare nel contesto scolastico, potrebbe essere meglio per il bambino o il ragazzo evitare di dover affrontare un procedimento penale.

Il requisito della querela di parte si applica sia alla fattispecie di base (cpv. 1), sia alla qualificazione (cpv. 2).

Siccome il mobbing presuppone azioni reiterate durante un prolungato periodo di tempo è difficile stabilire a partire da quando decorre il termine di querela (art. 31 CP). Lo stesso problema si presenta anche per gli atti persecutori (art. 181b CP). Spetterà alla giurisprudenza stabilirne l’inizio. A tal proposito, potrebbero essere determinanti le seguenti considerazioni: la nuova norma penale presuppone un’unità d’azione

99 Con esso si intendono dati elettronici nonché nuove forme di registrazione: Isenring/Kessler, BSK II CP, art. 197 n. 52j, Basilea 2019, con rif. tra l’altro a FF 2000 2609 n. 2.2.1.

100 Schleiminger Mettler, BSK II CP, art. 261bis n. 22, Basilea 2019, con rif. tra l’altro a DTF 130 IV 111, consid. 3.1.

101 FF 2022 687 n. 3.13.2.3.

102 Schleiminger Mettler, BSK II CP, art. 261bis n. 25.

103 Sentenza del Tribunale federale 6B_323/2009 del 14.7.2009, consid. 3.2.