Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/3: Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime (Iniziativa parlamentare 99.451 n.) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

- 11 -

3L'autorit‡ tutoria di vigilanza deve chiedere il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacit‡ di intendere dell'interessato e prende le misure adeguate.

Tredici Cantoni (JU, ZH, BE, NE, VS, TI, ZG, OW, GE, BS, SG, GR, SO), nove organizzazioni (FMH, ASPAS, SIG, SBK, KVEB, Pro Mente Sana; CÈrÈbral, insieme, Pro Infirmis,) e il PS hanno espresso il loro giudizio in merito all'articolo 6.

Una prima critica avanzata da cinque Cantoni (TI, OW, BS, SO, GR ) e da due organizzazioni (ASPAS e SIG) riguarda il termine di 30 giorni (cpv. 2 lett. b) il quale Ë considerato troppo breve. AffinchÈ l'autorit‡ tutoria possa realmente mettere in pratica le misure protettive previste dall'articolo 6 sarebbe necessario prolungare la durata di tale preavviso. L'organizzazione ASPAS e il Canton Grigioni chiedono un termine di preavviso di almeno due mesi.

I Cantoni Vallese e Neuch‚tel ritengono che l'attuazione della soluzione prevista dal presente articolo sia problematica. Di fatto, il Canton Vallese sottolinea che una persona capace d'intendere Ë in grado di decidere autonomamente sulla soluzione medica desiderata, indipendentemente dal fatto che essa sia interessata da una misura di carattere tutorio o no. La procedura prevista dall'articolo 6 non corrisponde alle attuali norme che disciplinano il processo decisionale nell'ambito medico.

Il Canton Neuch‚tel e l'organizzazione FMH ritengono che l'articolo 6 capoverso 3 sia eccessivo. I medici dell'organizzazione FMH affermano esplicitamente di non essere persuasi dal fatto che l'autorit‡ di vigilanza debba fornire il proprio consenso o richiedere il parere di un secondo medico per ogni caso di sterilizzazione. Aggiungono inoltre che non possono sapere se i loro pazienti sono sotto tutela o no. A proposito dell'articolo 6 capoverso 2 lettera a, il Canton Neuch‚tel afferma che la sua attuazione avrebbe come conseguenza quella di costringere i medici ad annunciare tutte le domande di sterilizzazione all'autorit‡ tutoria di vigilanza.

Il Canton Zurigo e il Canton San Gallo, in riferimento all'articolo 6 capoverso 3, propongono che il consenso per un intervento di sterilizzazione sia fornito, in prima istanza, dall'autorit‡ tutoria la quale, successivamente, lo puÚ trasmettere per approvazione all'autorit‡ di vigilanza, in base all'articolo 422 del Codice civile.

Il Canton Basilea Citt‡ ritiene che il capoverso 3 non sia molto chiaro, poichÈ non specifica se il medico dopo aver annunciato l'intervento di sterilizzazione puÚ eseguirlo immediatamente, o se deve aspettare il parere di un secondo medico. Tale Cantone auspica che le condizioni del capoverso summenzionato siano soddisfatte prima dell'intervento di sterilizzazione.

La SBK teme che i medici che hanno l'incarico di fornire il secondo parere, lo formulino basandosi soltanto sul primo rapporto stilato dai loro predecessori. Per questo motivo, sollecita i medici a visitare di persona l'interessato prima di stilare il secondo parere (art. 6. cpv. 3).