Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/3: Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime (Iniziativa parlamentare 99.451 n.) · 28 pagine

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In linea di principio, i Verdi e l'organizzazione SIG sono d'accordo con la disposizione summenzionata. I Verdi sottolineano che l'obbligo di risarcimento e di riparazione morale non dovrebbe essere vincolato all'illegittimit‡ degli interventi avvenuti in passato, bensÏ al criterio della coercizione. La SIG accoglierebbe favorevolmente la menzione dei diritti a favore delle persone sterilizzate con la forza dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Per ragioni di principio, il PLS respinge l'articolo 11, poichÈ ritiene che sia estremamente pericoloso estendere i settori in cui non dovrebbe valere il principio di prescrizione. Se si decidesse che il fatto di essere stato trattato secondo le regole conformi alle conoscenze dell'epoca, ma che nel frattempo hanno subito modifiche, implichi il diritto al risarcimento, il nostro ordinamento giuridico sarebbe confrontato con una novit‡ che potrebbe servire come precedente in numerose altre situazioni.

Anche il Canton Ginevra sottolinea le difficolt‡ che emergerebbero se si volessero applicare retroattivamente i criteri oggi percepiti come giusti ai casi avvenuti prima del 1993 e quindi non contemplati dalla legge concernente l'aiuto alle vittime.

Il Canton Glarona, nonostante condivida il principio esposto nel capitolo 3, propone un limite retroattivo massimo di 10 anni.

4.2.2 Art. 12 Sterilizzazioni e castrazioni forzate

1Ogni tipo di castrazione Ë considerata forzata. Ogni sterilizzazione su persone che al momento dell'intervento non avevano raggiunto il diciottesimo anno di et‡ Ë considerata forzata. » fatto salvo il capoverso 4.

2» considerata forzata anche la sterilizzazione di una persona al di sopra dei

18 anni che non ha acconsentito all'intervento in maniera volontaria e con cognizione di causa. Questo segnatamente Ë il caso quando il consenso Ë stato estorto con pressioni sull'interessato, in particolare quando si Ë abusato di un rapporto di dipendenza, oppure quando la validit‡ della scelta era inficiata da un vizio della volont‡ quale inganno, dolo o minaccia.

3Non Ë ritenuta forzata la sterilizzazione di una persona che al momento dell'intervento era incapace di intendere e il tutore legale ha approvato la sterilizzazione e quando l'intervento Ë stato praticato nell'esclusivo interesse della persona in questione. Non rientrano nell'interesse della persona interessata segnatamente riflessioni di carattere eugenetico o il timore che la persona interessata e i suoi discendenti rappresentino un onere per l'aiuto sociale.

4Non Ë ritenuta forzata la sterilizzazione praticata: a. per stornare un serio pericolo per la salute fisica o mentale della persona in questione, oppure b. nell'ambito di misure di sicurezza ai sensi del Codice civile penale svizzero