Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/3: Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime (Iniziativa parlamentare 99.451 n.) · 28 pagine

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Governo grigionese si chiede se si possa esigere dalle persone interessate che si sottopongano a un siffatto intervento.

Il Canton Vaud propone una regolamentazione che permetta alle persone che consultano i propri dossier di essere accompagnate da un medico o da un'altra persona competente.

4.2.11 Art. 21 Disposizioni penali

1Chi intenzionalmente contravviene all'articolo 19 o all'articolo 20 capoversi

1 e 3 Ë punito con detenzione o con multa fino a 50.000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, puÚ essere ordinata una multa fino a 10.000 franchi.

2La violazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale Ë fatta salva. 3Per infrazioni commesse in un'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

4Il Cantone Ë competente del perseguimento penale.

I Cantoni Uri e Zurigo hanno espresso il loro parere in riguardo all'articolo 21.

Il Canton Uri paragona la presente disposizione con l'articolo 106 del Codice penale il quale prevede una multa fino a un importo massimo di 5.000 franchi. Il Consiglio degli Stati del Cantone summenzionato ritiene che l'importo della multa previsto dal presente articolo non sia adeguato.

Il Canton Zurigo si domanda se non sarebbe pi˘ opportuno comminare alla persona che contravviene intenzionalmente all'articolo 19 o 20 capoversi 1 e 3 una pena per un delitto in luogo e vece di una pena per una semplice contravvenzione.

4.2.12 Art. 22 Indennit‡ ai Cantoni

La Confederazione versa ai Cantoni indennit‡ per il 50 percento delle spese reali di indennit‡ e riparazione morale.

I Cantoni Berna, Ginevra, Vaud, Vallese, Neuch‚tel, Zurigo e Grigioni e l'associazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 si sono espressi in merito all'articolo 22.

I Cantoni Berna e Ginevra e l'associazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 avanzano la proposta secondo cui la Confederazione non debba contribuire a sostenere soltanto le spese effettive d'indennit‡ e riparazione morale, ma anche quelle che scaturiscono dalla consulenza (ad esempio: i costi dell'avvocato oppure i costi di eventuali terapie, ecc.). Il Canton Berna sollecita, a questo proposito, l'aggiunta di un supplemento all'articolo 22. Il Canton Vallese si domanda se le prestazioni erogate dalla Confederazione comprendano anche le spese dell'autorit‡ competente giusta l'articolo 16 dell'avamprogetto.