Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/3: Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime (Iniziativa parlamentare 99.451 n.) · 28 pagine

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Le organizzazioni ASPAS, SAMW, FMH, i Cantoni Neuch‚tel e Obwaldo e l'EVP hanno preso in esame il contenuto dell'articolo 8 capoverso 2 lettere a e b.

L'ASPAS propone che, analogamente all'articolo 397e CC, all'atto di esaminare la fattispecie siano coinvolte persone attive professionalmente nell'ambito del lavoro sociale e in campo psichiatrico.

L'organizzazione FMH ritiene che vi sia un'esplicita contraddizione tra le lettere a e b visto che, a suo avviso, uno psichiatra deve comunque tenere in debito conto la situazione e le relazioni sociali del paziente quando si tratta di allestire la perizia.

Per il motivo poc'anzi esposto, l'organizzazione SAMW non ritiene necessario allestire un secondo rapporto, come previsto dal capoverso 2 lettera b.

Il Canton Neuch‚tel, in relazione al capoverso 2 lettera b, chiede che all'atto di redigere il secondo rapporto, inerente alla richiesta di un intervento di sterilizzazione, non si tenga in considerazione soltanto la situazione sociale della persona mentalmente disabile ma anche la sua capacit‡ di educare un figlio.

L'EVP Ë dell'avviso che sarebbe pi˘ opportuno prevedere una procedura che faciliti la sterilizzazione preventiva, cosÏ da scongiurare l'eventualit‡ di un aborto forzato, piuttosto che concentrarsi su una perizia e su un rapporto tesi a certificare le condizioni psichiche e sociali della persona interessata.

I Cantoni Giura, Basilea Citt‡, Ticino, Pro Mente Sana e il PS pongono l'accento sulla composizione dell'autorit‡ tutoria di vigilanza (art. 8 cpv. 3). Come gi‡ menzionato in precedenza, diversi Cantoni prevedono un'autorit‡ tutoria di vigilanza costituita da un solo membro. Pro Mente Sana e il PS chiedono, a questo proposito, che l'autorit‡ tutoria di vigilanza sia formata da almeno tre membri. I Cantoni Basilea e Giura, precisano che questa disposizione deve valere solo nei Cantoni in cui l'autorit‡ tutoria Ë formata da pi˘ membri.

Il Canton Ticino ritiene che i capoversi 2 lettera c e 3 non siano applicabili in Ticino poichÈ l'autorit‡ di vigilanza Ë composta da funzionari dello Stato e non da membri.

4.1.8 Art. 9 Controllo giudiziario

1L'autorizzazione dell'autorit‡ di vigilanza puÚ essere impugnata dall'interessato, da una persona prossima o dal tutore entro 30 giorni a partire dalla notifica presso il foro designato in base al diritto cantonale.

2Se l'autorit‡ tutoria di vigilanza ha negato la propria approvazione, solo l'interessato o il suo tutore possono presentare ricorso entro 30 giorni a partire dalla notifica.

3Prima che il tribunale dia il proprio consenso alla sterilizzazione, nella composizione al completo ascolta l'interessato e la persona prossima. La decisione consensuale necessita della maggioranza dei voti dei suoi membri.