Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/3: Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime (Iniziativa parlamentare 99.451 n.) · 28 pagine
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Il Tribunale federale, sette Cantoni (JU, ZH, NE, TI, OW, BS, ZG) e otto organizzazioni (SIGGG, FMH, VFG, IPSC, CÈrÈbral, insieme, Pro Infirmis, Heimverband Schweiz) hanno formulato il loro parere in merito all'articolo 9.
Per motivi legati alla trasparenza e in analogia con le disposizioni di diritto procedurale a livello cantonale, il Tribunale federale ritiene opportuno illustrare esplicitamente anche i rimedi giuridici davanti al Tribunale federale rilevando segnatamente la possibilit‡ menzionata nel rapporto esplicativo di impugnare la decisione di sterilizzazione giusta l'articolo 44 OG.
Il Canton Zugo sostiene il diritto delle persone interessate di fare esaminare la loro causa da un tribunale.
Il Canton Giura si dichiara scettico sulla possibilit‡ che una persona incapace di intendere sia in grado di depositare un ricorso.
L'organizzazione Heimverband Schweiz propone un emendamento dell'articolo 9 capoverso 1:"L'autorizzazione dell'autorit‡ tutoria di vigilanza puÚ essere impugnata dagli interessati, da una persona a loro prossima o dal tutore o da un collaboratore dell'istituzione che abbia una stretta relazione con la persona interessata entro trenta giorni dalla notifica presso il tribunale stabilito secondo il diritto cantonale."
Considerato il capoverso 2, le organizzazioni FMH e VFG, i Cantoni Neuch‚tel, Zurigo, Ticino e Basilea Citt‡, sollecitano un'estensione del diritto di ricorso anche ai genitori (FMH, BS, NE), alle persone prossime della persona interessata (ZH) o, in ogni caso, alla persona che ha chiesto l'intervento (TI). L'organizzazione VFG, a questo proposito, illustra l'esempio dell'articolo 420 del CC che recita: "Il tutelato stesso, se Ë capace di discernimento, ed ogni interessato possono ricorrere allíautorit‡ tutoria contro gli atti del tutore".
Le organizzazioni insieme, CÈrÈbral e Pro Infirmis propongono la seguente modifica della formulazione del capoverso 2: "Se l'autorit‡ tutoria di vigilanza ha negato la propria approvazione, solo l'interessato o il suo rappresentante legale possono presentare ricorso entro 30 giorni a partire dalla notifica".
L'Istituto di polizia scientifica e di criminologia dell'Universit‡ di Losanna, critica aspramente il fatto che nell'articolo summenzionato, ancora una volta, non vengano presi in considerazione gli interessi del nascituro e delle persone che verosimilmente se ne dovranno occupare. In ragione di quanto esposto, l'Istituto sollecita la seguente modifica del capoverso 2: "Se l'autorit‡ tutoria di vigilanza ha negato la propria approvazione, la persona interessata o il suo tutore, e le persone che sono verosimilmente chiamate ad apportare le cure al bambino venturo, possono ricorrere contro la decisione presso l'autorit‡ dei ricorsi entro 30 giorni dalla notifica".
Il Canton Obwaldo ritiene che la testimonianza delle persone prossime prevista dal capoverso 3 possa complicare la procedura.