Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/3: Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime (Iniziativa parlamentare 99.451 n.) · 28 pagine
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4.2.8 Art.18 Obbligo di mantenere il segreto
L'autorit‡ competente ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 ed i relativi collaboratori sottostanno al segreto d'ufficio.
Le associazioni Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 e ASPAS si sono espresse in merito all'articolo 18.
L'associazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 sostiene che l'articolo 4 della LAV, il quale disciplina l'obbligo della segretezza, sia sufficiente, visto che la legge in discussione in questa sede dovrebbe essere applicata in tutti i Cantoni dalle autorit‡ e dai consultori LAV.
L'ASPAS saluta favorevolmente l'analogia tra l'articolo 18 e la LAV. Tuttavia, consiglia di menzionare nel presente articolo il "Codice deontologico" dell'ASPAS.
4.2.9 Art. 19 Obbligo di conservare le prove
» vietato distruggere il materiale che puÚ servire ad accertare la fattispecie, esportarlo o intralciarne in altro modo la consultazione.
Il Canton Grigioni ritiene dubbia la praticabilit‡ della presente disposizione, perchÈ non Ë certo che i medici, soltanto in base alla cartella clinica, siano in grado di riconoscere che le prove a loro disposizione fanno parte del materiale ai sensi dell'articolo 19 e che quindi ne evitino la distruzione.
4.2.10 Art 20 Diritto di consultare le prove
1Le persone fisiche o giuridiche, i successori, le autorit‡ e gli uffici amministrativi sono tenuti a procurare all'autorit‡ competente l'accesso alle prove di cui ha bisogno per i relativi accertamenti. Lo stesso obbligo sussiste nei confronti delle autorit‡ o dei centri di consulenza presso i quali Ë stata inoltrata una domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3.
2L'obbligo di cui al capoverso 1 prevale su ogni obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto.
3Chi faccia valere di essere stato vittima di una sterilizzazione o castrazione forzata ha il diritto di consultare le prove. Le persone fisiche e giuridiche, le autorit‡ e gli uffici amministrativi ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a permettere all'interessato l'accesso al relativo materiale probante.
Il Canton Grigioni sostiene che il presente articolo non specifichi in quale forma la vittima debba documentare la sterilizzazione forzata subita e a chi spetti l'onere della prova. Esso ritiene che sia nell'interesse dei Cantoni contribuenti e in quello delle vittime regolamentare tale questione. Per quanto concerne le persone di sesso femminile, in mancanza di rapporti medici necessari, Ë possibile stabilire se sia stata effettuata una sterilizzazione forzata soltanto con il metodo invasivo. Il