Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/3: Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime (Iniziativa parlamentare 99.451 n.) · 28 pagine

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La SBK propone la seguente modifica della lettera a: "la procreazione non puÚ essere evitata con altri mezzi, segnatamente attraverso mezzi di prevenzione reversibili".

Il PPD e la SBK temono che con l'articolo 7 capoverso 2 lettere b e c si possa autorizzare l'interruzione della gravidanza e, di conseguenza, l'aborto.

Secondo l'EVP il capoverso 2 lettera b Ë inaccettabile per i parenti della donna mentalmente disabile, perchÈ Ë inconciliabile con la realt‡. Occorrerebbe attribuire la pi˘ alta priorit‡ alla protezione dalle gravidanze indesiderate.

Lo stesso partito, trova altrettanto incomprensibile e insensato il capoverso 2 lettera c sia per le donne mentalmente disabili sia per i genitori della stessa e, infine, sia per il nascituro. Il Legislatore non terrebbe conto delle conseguenze derivanti dall'applicazione di questo capoverso, conseguenze che colpirebbero le varie categorie di persone summenzionate. L'EVP ritiene che tale modo di procedere non sia giustificabile a livello etico. Il diritto all'integrit‡ fisica risulterebbe "alterato".

Per il Canton Zugo, la disposizione contenuta nel capoverso 2 lettera b non sarebbe attuabile nella pratica, visto che non Ë possibile prevedere la "probabilit‡" del concepimento o della nascita di un figlio. Esso chiede la soppressione di tale disposizione. Esso ritiene, inoltre, che il contenuto del capoverso 2 lettera c sia superfluo poichÈ non avrebbe alcuna rilevanza a livello pratico. Sarebbe ovvio che qualsiasi donna, sia essa normale o disabile, soffre se le viene tolto il proprio figlio.

I Cantoni San Gallo e Soletta propongono una sterilizzazione preventiva cosÏ da tutelare il benessere della donna mentalmente disabile e della sua famiglia, ed evitare le devastanti conseguenze sotto il profilo psicologico, etico e morale derivanti dalla separazione tra il bambino e la madre.

Anche l'organizzazione FMH pone l'accento soprattutto sulle conseguenze che subirebbero il figlio e i nonni di una donna mentalmente disabile, conseguenze che l'avamprogetto non prende in considerazione.

In relazione all'articolo 7 capoverso 2 lettera d, l'organizzazione ASPAS chiede che siano trasmesse maggiori competenze di controllo all'autorit‡ di vigilanza. Essa consiglia la seguente formulazione: "l'autorit‡ tutoria di vigilanza ha dato il proprio consenso".

Il Canton Soletta e l'organizzazione Pro Mente Sana (quest'ultima con tale giudizio prende in esame anche l'articolo otto), sempre in riguardo al capoverso summenzionato, mettono in risalto il problema che in diversi Cantoni le autorit‡ di vigilanza sono composte da una sola persona e che quindi la responsabilit‡ di una decisione di tale importanza ricade su di un unico soggetto.

4.1.7 Art. 8 Consenso dell'autorit‡ tutoria di vigilanza

1L'autorit‡ tutoria di vigilanza esamina, su richiesta dell'interessato, di una persona prossima, del suo tutore o dell'autorit‡ tutoria, se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.