Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/3: Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime (Iniziativa parlamentare 99.451 n.) · 28 pagine
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Il Cantone Basilea Citt‡ afferma che i tribunali giudicano a maggioranza ma, nel caso in cui i voti dovessero essere pari, il capoverso 3 non specifica se una persona ha il diritto di usufruire del voto preponderante (per esempio, il Presidente del tribunale).
4.1.9 Art. 10 Rapporto
1Il medico che ha praticato l'intervento: a. su una persona incapace di intendere, notifica l'operazione entro dieci giorni all'autorit‡ tutoria di vigilanza, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2; b. notifica l'operazione entro 30 giorni al dipartimento cantonale responsabile della sanit‡, ai sensi degli articoli 6 e 7; i Cantoni possono designare un altro ufficio.
2La notifica non deve contenere indicazioni che permettono l'identificazione.
Cinque Cantoni (JU, TI, BS, SG, GR) e quattro organizzazioni (ASPAS, insieme, Pro Infirmis, CÈrÈbral) pronunciano il loro parere in relazione all'articolo summenzionato.
Il Canton Basilea Citt‡ e le organizzazioni, CÈrÈbral Pro Infirmis e insieme, approvano l'articolo 10.
Secondo il Canton Ticino, per avere effetto preventivo, il controllo dovrebbe avvenire prima dell'intervento. Inoltre, alla notifica dovrebbe essere allegato il parere di un secondo medico che confermi la necessit‡ dell'intervento.
I Cantoni Giura e San Gallo chiedono che la notifica dell'avvenuto intervento sia effettuata presso un'unica autorit‡ e che non siano fissate scadenze differenti.
L'organizzazione ASPAS propone di fissare un termine di dieci anni durante i quali devono essere conservati i dossier medici e quelli dell'autorit‡ di vigilanza.
Il Canton Grigioni, nonostante sia d'accordo con il principio sostenuto dall'articolo 10 capoverso 2, ritiene che le misure previste siano difficili da applicare. Per la ragione esposta, il Cantone in questione chiede la soppressione di tale capoverso, aggiungendo che la legge sulla protezione dei dati in vigore sia gi‡ sufficiente.
4.2 Capitolo 3 : Il risarcimento delle vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate (art. 11 ñ 25)
4.2.1 Art 11 Campo d'applicazione
Le disposizioni di questo capitolo disciplinano le indennit‡ e le riparazioni morali a persone che sono state vittime di sterilizzazioni o castrazioni forzate in Svizzera prima dell'entrata in vigore della presente legge.
I Cantoni Glarona e Ginevra, l'organizzazione SIG, i Verdi e il PLS si sono pronunciati in merito all'articolo 11.