Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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infettive; nel caso di altri pericoli per la salute, per i quali esistono già disposizioni di diritto internazionale o per i quali è già stata definita una procedura comune a livello sovranazionale, il nRSI sancisce il ruolo sussidiario dell’OMS come agenzia sanitaria (ad es. nel caso di incidenti nucleari, per i quali è competente in primo luogo l’IAEA).

Lo scopo primo del nRSI - impedire la diffusione a livello internazionale di malattie infettive e, nel contempo, evitare inutili limitazioni del traffico internazionale di persone e merci - mantiene la sua validità. Benché la sua applicazione costituisca una grossa sfida per l’OMS e per tutti i suoi Stati membri, il nRSI migliorerà la protezione delle popolazioni di tutto il mondo contro pericoli sanitari acuti.

2 Spiegazioni dei singoli articoli del nRSI

Il nRSI consta di 66 articoli, di cui solo i primi 46 sono di natura giuridico-materiale. Gli altri riguardano gli organi interni all’OMS (Registro degli Esperti, Comitato di Emergenza, Comitato di Revisione) e aspetti formali del Regolamento (possibilità di avanzare riserve, entrata in vigore, ecc.). Si rinuncia alla descrizione di questi articoli e per maggiori dettagli si rinvia al testo del Regolamento stesso.

2.1 Parte I: Definizioni, scopo e ambito, principi e autorità responsabili

Art. 1 Definizioni

L’articolo 1 contempla una serie di definizioni usate nel nRSI. Si rinuncia a descriverle in quanto si riferiscono unicamente al nRSI e non comportano alcun obbligo di adeguamento immediato per la Svizzera. Per maggiori dettagli si rinvia quindi al testo del Regolamento stesso.

Art. 2 Scopo e ambito

Scopo del nRSI è di prevenire la diffusione internazionale di malattie, creare meccanismi di controllo e prevedere adeguate misure di protezione, tramite modalità commisurate ai rischi per la sanità pubblica che evitino inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionale.

Il campo d’applicazione dell’articolo 2 si limita esplicitamente alle malattie che rappresentano un rischio per la sanità pubblica. Il campo d’applicazione del nRSI è stato ampliato notevolmente rispetto al Regolamento sanitario del 1951, che si riferiva unicamente al colera, alla peste e alla febbre gialla.

Art. 3 Principi

L’articolo 3 sancisce i principi da considerare nell’attuazione del nRSI. Il capoverso 1 contempla il principio del rispetto dei diritti e in particolare della dignità di ogni essere umano. Il capoverso 2 afferma che il nRSI dev'essere interpretato e applicato alla luce della Carta delle Nazioni Unite e della Costituzione dell'OMS. Il capoverso 3 stabilisce l’applicazione universale del nRSI e il capoverso 4 precisa che i singoli Stati - ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale