Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine
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– essere responsabili della sorveglianza della disinfezione e della decontaminazione di bagagli, container, merci, pacchi postali e resti umani o delle misure a tutela della sanità pubblica rivolte alle persone;
– avvisare tempestivamente gli operatori di trasporto della loro intenzione di applicare misure di controllo ai mezzi di trasporto, e fornire, se possibile, manuali, informazioni, ecc. sui metodi da utilizzare;
– essere responsabili della supervisione, della rimozione e dello smaltimento di acqua o derrate alimentari contaminate, escrementi umani o animali, acque di scarico e qualsiasi altra materia contaminata;
– adottare tutte le misure per sorvegliare e controllare lo scarico dalle navi di liquami, rifiuti, ecc;
– essere responsabili della supervisione di aziende che offrono servizi relativi a viaggiatori, bagagli, carico, container, merci, pacchi postali e resti umani, nonché dell’esecuzione di ispezioni e di esami medici;
– predisporre misure di emergenza efficienti, per fronteggiare un evento di sanità pubblica inaspettato;
– comunicare con il Centro nazionale per il RSI competente in vista dell'adozione di misure di sanità pubblica ai sensi del nRSI;
Il capoverso 2 stabilisce che le misure a tutela della sanità pubblica raccomandate dall'OMS nei confronti di viaggiatori, bagagli, container, merci, pacchi postali e resti umani provenienti da un'area infetta vanno adottate nuovamente all’arrivo se alla partenza erano già state applicate senza successo. Inoltre la disinfezione, la decontaminazione e altre procedure sanitarie devono essere applicate in modo da evitare disagi alle persone e danni all'ambiente, a bagagli, container, merci o pacchi postali (cpv. 3).
2.5 Parte V: Misure di sanità pubblica
2.5.1 Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 23 Misure di sanità pubblica all’arrivo e alla partenza
Per motivi di sanità pubblica, uno Stato parte può essere costretto ad applicare determinate misure a persone in arrivo o in partenza. Tali misure comprendono la raccolta d'informazioni sul luogo di soggiorno, sulla destinazione e sull’itinerario. Un esame medico non invasivo costituisce un altro provvedimento previsto dal nRSI, che contempla altresì la possibilità di ispezionare merci, container, pacchi postali e resti umani. Gli Stati parte possono inoltre ordinare misure aggiuntive, qualora quelle menzionate al capoverso 1 si rivelassero insufficienti. Essi devono sempre riferirsi al principio della proporzionalità.
Il capoverso 3 prevede l’impossibilità di eseguire esami medici, vaccinazioni, profilassi o altre misure a tutela della sanità pubblica senza il previo consenso informato (informed consent) dei viaggiatori o dei loro genitori o tutori. Soltanto l’articolo 31 capoverso 2 prevede un'eccezione in tal senso, nel rispetto della legge e degli obblighi internazionali dello Stato parte.