Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine
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I viaggiatori che devono essere sottoposti a vaccinazioni o profilassi ai sensi del nRSI, devono essere informati dei rischi associati al trattamento o al non trattamento (cpv. 4). Infine, secondo il capoverso 5, i trattamenti medici che implichino il rischio di trasmissione di malattie devono essere eseguiti nel rispetto delle linee guida di sicurezza e degli standard nazionali e internazionali, al fine di ridurre al minimo tale rischio.
2.5.2 Capitolo II: Disposizioni speciali per mezzi di trasporto e operatori di trasporto
Art. 24 Operatori di trasporto
Gli Stati parte devono provvedere, affinché gli operatori di trasporto (a) rispettino le misure a tutela della sanità pubblica raccomandate dall’OMS e adottate dai vari Stati, (b) informino i viaggiatori relativamente delle misure a tutela della sanità pubblica e (c) mantengano i mezzi di trasporto di cui sono responsabili privi di fonti d'infezione e di contaminazione. L’Allegato 4 contiene norme specifiche relative ai mezzi e agli operatori di trasporto e l’Allegato 5 descrive le misure specifiche da applicare ai mezzi e agli operatori di trasporto nel caso di malattie a trasmissione vettoriale (ad es. zanzare).
Art. 25 Navi e aeromobili in transito
Navi e aeromobili in transito non richiedono alcuna misura sanitaria. Gli aeromobili possono essere confinati in un'area particolare dell'aeroporto senza possibilità di imbarco e sbarco. Possono imbarcare unicamente carburante, acqua e derrate alimentari. Sono ammesse deroghe in base agli articoli 27 e 43 e ad altri accordi internazionali applicabili.
Art. 26 Autocarri, treni e pullman civili in transito
Gli autocarri, i treni o i pullmann civili non provenienti da un’area infetta e che attraversino semplicemente un territorio non devono essere sottoposti a misure a tutela della sanità pubblica. Anche in questo caso, sono ammesse deroghe in base agli articoli 27 e 43 e ad altri accordi internazionali applicabili.
Art. 27 Mezzi di trasporto affetti
Nel caso in cui vengano rilevati a bordo di un mezzo di trasporto segnali di un rischio per la sanità pubblica, in particolare fonti d'infezione o di contaminazione, l'autorità competente deve dichiarare il mezzo di trasporto infetto ai sensi del capoverso 1. I mezzi di trasporto devono essere disinfettati o decontaminati e sarà l’autorità competente a decidere caso per caso quali procedure tecniche seguire. Se esistono raccomandazioni dell’OMS, vanno applicate, a meno che l’autorità competente non stabilisca che altri metodi sono altrettanto sicuri e affidabili.
Ai sensi del capoverso 1, l’autorità competente può adottare misure aggiuntive a tutela della sanità pubblica, come l’isolamento dei mezzi di trasporto. Tali misure aggiuntive devono essere riferite al Centro nazionale per il RSI (articolo 4).