Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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anche altre categorie professionali (ad es. forze cantonali di intervento, polizia sanitaria, servizi di pronto soccorso). Infine, occorrerà rendere più semplici e flessibili le modalità di dichiarazione, adeguando l’algoritmo previsto dal nRSI (All. 2) e disciplinando le modalità di dichiarazione, nel caso a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale si verifichino eventi che potrebbero rappresentare un pericolo per la sanità pubblica (art. 38);

– obbligo di informare per le autorità cantonali e locali: le misure di

protezione che queste avranno ordinato dovranno essere annunciate all’Ufficio federale incaricato dell’applicazione del nRSI a livello nazionale (UFSP);

– sancire la collaborazione con l’OMS e lo scambio di informazioni tra questa

e la Svizzera (competenze, modalità), istituendo in particolare il «Centro nazionale per il RSI» e definendo l’obbligo di dichiarare e l’obbligo di informare costantemente in caso di emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale; l’obbligo di dichiarare in caso si sospetti l’incorrere all’estero di un’emergenza precedentemente sconosciuta; l’obbligo di dichiarare in caso di adozione di contromisure che arrechino un considerevole disagio al traffico internazionale (e il relativo obbligo di riconsiderare tali misure nell’arco di tre mesi); l’obbligo di trasmettere informazioni fornite dall’OMS a enti rilevanti in Svizzera (ospedali, laboratori, posti di frontiera, ecc.);

– misure di protezione e di lotta: disciplinamento unitario a livello nazionale

della quarantena e dell’isolamento (comprese misure coercitive); ispezione e disinfezione di mezzi di trasporto, merci, imballaggi e pacchi postali; possibilità di risalire alle persone di contatto (esigenze della protezione dei dati); disciplinamento internazionale del trasporto di cadaveri; programma di controllo dei vettori; obbligo di rendere pubbliche le misure previste o già adottate; disciplinamento delle spese;

– definire una rete aeroportuale (cap. 4.1);

– introdurre l’obbligo, per gli operatori di trasporto, di informare i viaggiatori

e di consentire esami medici a bordo dei propri mezzi;

– prevedere controlli sanitari ai posti di frontiera (compresi certificati di

vaccinazione): le prescrizioni del nRSI sull’entrata e l’uscita da un territorio nazionale, come l’obbligo di sottoporsi a vaccinazioni e a un esame medico, vanno integrate al testo della legge sulle epidemie;

– definire chiaramente le competenze ai posti di frontiera (aeroporti, ecc.), la

collaborazione con le autorità preposte così come i piani obbligatori di intervento d’urgenza per tutti i punti di ingresso;

– stabilire tariffe unitarie a livello nazionale per la disposizione di misure di

protezione: occorre garantire che in tutta la Svizzera vigano tasse identiche per le stesse misure.

Il nRSI non concerne solo le malattie trasmissibili che colpiscono l’essere umano, ma anche tutti gli eventi che potrebbero rappresentare un pericolo per la sanità pubblica; nel caso di pericoli sanitari che non siano nel contempo malattie infettive, l’OMS assume un ruolo sussidiario. In Svizzera, tutti i provvedimenti non legati a malattie trasmissibili dell’essere umano sono sanciti nelle rispettive