Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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legislazioni (ad es. legislazione sulla radioprotezione, legislazione sulle epizoozie). L’attuazione del nRSI non richiederà adeguamenti in questi settori.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni sulla Confederazione

I requisiti tecnici chiesti dal nRSI agli Stati membri possono essere suddivisi in due settori: «sorveglianza e lotta (risposta sanitaria)» e «aeroporti e frontiere».

4.1.1 Sorveglianza e lotta (risposta sanitaria)

In Svizzera la lotta contro le malattie trasmissibili è disciplinata a livello federale. Assieme ai Cantoni, la Confederazione dispone già in buona parte delle capacità necessarie alla sorveglianza e alla lotta contro le malattie infettive. Per l’applicazione del nRSI si rendono tuttavia necessarie alcune integrazioni. In base all’articolo 4 nRSI, occorrerà designare un servizio responsabile a livello federale («Centro nazionale per il RSI»). Sia la notifica tempestiva all’OMS delle emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale di cui all’articolo 6, sia la collaborazione con l’OMS così come definita dagli articoli 5-10, richiedono un’estensione degli strumenti già esistenti a livello nazionale per individuare prontamente eventuali segnali di pericolo. Le capacità della Confederazione nel settore della lotta alle malattie (risposta di sanità pubblica, art. 13) vanno inoltre completate, in modo da garantire il coordinamento e la supervisione delle autorità cantonali in caso di emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Secondo il nRSI, responsabili di questi compiti sono i ministeri della sanità: pertanto, in Svizzera la responsabilità ricade sul DFI, rappresentato dall’UFSP. La necessaria base giuridica è garantita dalla legge sulle epidemie attualmente in vigore (artt. 3, 4, 7, 9 e 10). L’adempimento di questi compiti comporta per la Confederazione spese pari a circa 1,8 milioni di franchi all’anno.

4.1.2 Aeroporti e frontiere

Dal 1995 gli aeroporti internazionali svizzeri applicano un modello di lotta contro le malattie trasmissibili che costituiscono un pericolo per la sanità pubblica. Questo prevede l’intervento di medici nella prevenzione epidemiologica ai posti di frontiera. Essi sono pagati dalla Confederazione e collaborano agli adeguamenti periodici dei piani d'intervento nel settore delle malattie infettive.

Dopo l’epidemia di SARS, l’UFSP e l’UFAC, in collaborazione con gli aeroporti di Basilea, Berna, Ginevra, Lugano, Sion, San Gallo e Zurigo e con altri partner, hanno rielaborato ed esteso questo modello. Sono nate così direttive per l’elaborazione di piani di intervento in caso di emergenze epidemiologiche («Leitlinien zur Erarbeitung von Notfallplänen zur Bewältigung von epidemiologischen Notfällen»), che tengono già conto delle disposizioni del nRSI. Entro la fine del 2006 gli aeroporti sono tenuti ad adeguare i loro piani d'intervento in base a queste direttive. Questi lavori si basano sull’ordinanza del DFI per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti.10

10 RS 818.125.12, 1° gennaio 2004.