Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine
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Art. 13 Risposta di sanità pubblica
Ai sensi del capoverso 1, gli Stati parte devono sviluppare, rafforzare e mantenere il più presto possibile - ma non più tardi di cinque anni dall’entrata in vigore del nRSI (prorogabile; cpv. 2) – le capacità necessarie per fronteggiare rapidamente l’insorgenza di malattie. A tale scopo, l’OMS deve pubblicare delle linee guida.
Il capoverso 3 prevede l’obbligo dell’OMS di collaborare con lo Stato parte che ne faccia richiesta alla lotta contro l’insorgenza di una malattia. Questa collaborazione comprende la consulenza e l'assistenza tecnica, la valutazione dell’adeguatezza delle misure di controllo e, se necessario, la mobilitazione di gruppi di esperti internazionali per l'assistenza sul posto. L’assistenza può essere estesa anche ad altri ambiti (cpv. 4).
Art. 14 Cooperazione dell’OMS con organizzazioni intergovernative ed enti
internazionali
L’OMS è tenuta a cooperare in modo appropriato con organizzazioni intergovernative ed enti internazionali sia in tempi normali sia per fronteggiare situazioni di crisi.
2.3 Parte III: Raccomandazioni
Art. 15 Raccomandazioni temporanee
Qualora sia stata determinata l'esistenza di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ai sensi dell'articolo 12, il Direttore generale dell'OMS deve emanare raccomandazioni temporanee in base alla procedura di cui all'articolo 49. Tali raccomandazioni temporanee possono essere modificate o estese. Tali raccomandazioni possono essere pubblicate anche al termine dell’emergenza, a titolo preventivo o per rilevare prontamente la ricomparsa della malattia.
Le raccomandazioni temporanee includono misure a tutela della sanità pubblica che devono essere realizzate dallo Stato interessato o da altri Stati parte (potenzialmente toccati dall'emergenza), in particolare relativamente a persone, bagagli o merci.
Art. 16 Raccomandazioni permanenti
L’OMS può emanare raccomandazioni permanenti relative a misure sanitarie appropriate. La procedura di pubblicazione di simili raccomandazioni è disciplinata dall’articolo 53.
Art. 17 Criteri per le raccomandazioni
In virtù degli articoli 15 e 16, nell’emanazione, nella modifica o nella conclusione delle raccomandazioni, il Direttore generale dell’OMS deve considerare tra l'altro:
– i punti di vista degli Stati parte interessati;
– i consigli del Comitato di Emergenza (art. 48 segg.) o del Comitato di Revisione (art. 50 segg.), a seconda del caso;