Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine
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all'OMS deve avvenire entro 24 ore dalla valutazione delle informazioni relative ai rischi per la sanità pubblica.
Successivamente, gli Stati parte devono informare costantemente ed esaustivamente l'OMS degli ulteriori sviluppi e comunicarle se possibile le definizioni di caso, i risultati di laboratorio, la fonte e il tipo di rischio, il numero dei casi e degli eventuali decessi e le condizioni esterne che incidono sulla diffusione della malattia (cpv. 2). Se opportuno, devono inoltre rendere conto delle difficoltà legate alla lotta contro la malattia che potrebbero spingerli a chiedere aiuto.
Art. 7 Condivisione delle informazioni durante eventi insoliti e inaspettati
Il sistema di notifica descritto nell’articolo 6 va applicato anche in caso di eventi insoliti e inaspettati, a prescindere dalla loro causa.
Art. 8 Consultazione
Nel caso di eventi che non richiedano una notifica ai sensi dell’articolo 6, in particolare quando non si dispone di informazioni sufficienti per applicare lo strumento decisionale di cui all’Allegato 2, lo Stato parte è comunque tenuto a informare l’OMS e a discutere con la stessa delle eventuali misure a tutela della sanità pubblica. Tali comunicazioni devono essere trattate in conformità con i capoversi 2-4 dell’articolo 11.
Art. 9 Altri rapporti
Conformemente al capoverso 1 di questa disposizione, l'OMS può tenere in considerazione anche altre fonti statali per l'analisi dei (potenziali) eventi che rappresentano un pericolo per la sanità pubblica. Prima di prendere provvedimenti specifici, deve valutare le informazioni ricevute per altre vie, secondo principi epidemiologici stabiliti. Innanzitutto, l’OMS deve sollecitare allo Stato interessato una verifica delle proprie osservazioni (art. 10).
Inoltre, i singoli Stati parte devono informare l'OMS dei potenziali rischi per la sanità pubblica al di fuori del loro territorio, entro 24 ore dall'ottenimento delle prove in tal senso (cpv. 2).
L’articolo 9 tiene conto del fatto che l'OMS non riceve le informazioni relative all’insorgere della malattia sempre solo da fonti statali, ma anche dai media, da fonti alternative, da persone impegnate sul posto, ecc. In questi casi, l’OMS analizza le informazioni ottenute dalle diverse fonti e le trasmette successivamente allo Stato parte per verifica. Una simile procedura garantisce sia il vaglio del maggior numero possibile di informazioni sia la sovranità degli Stati parte.
Art. 10 Verifica
Ai sensi dell’articolo 9, l’OMS deve richiedere agli Stati parte la verifica delle informazioni che ha ottenuto da fonti alternative. Le Parti sono tenute a:
– confermare entro 24 ore la richiesta dell’OMS;
– procurarsi entro 24 ore tutte le informazioni di sanità pubblica disponibili relativamente agli eventi, cui si riferisce la richiesta dell’OMS;