Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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- godono del diritto sovrano di legiferare in ambito sanitario. Sono però tenuti ad appoggiare lo scopo e i contenuti del nRSI.

Art. 4 Autorità responsabili

Conformemente all’articolo 4, ogni Stato parte deve designare o istituire un Centro nazionale per il RSI. I Centri nazionali per il RSI fungono da interlocutori per questioni relative alla lotta e al controllo di malattie e devono poter essere contattati dall'OMS 24 ore su 24. Le funzioni dei Centri nazionali per il RSI comprendono:

– l’invio di comunicazioni urgenti relative all’implementazione del nRSI ai Punti di contatto per il RSI dell'OMS, in particolare ai sensi degli articoli 6- 12;

– la divulgazione di informazioni a, e la raccolta di informazioni dei competenti settori dell’amministrazione dello Stato parte interessato, responsabili della sorveglianza e della notifica di malattie, dell’ingresso o dell’assistenza ai malati (medici, cliniche, ospedali).

Al capoverso 3 l’OMS si attribuisce il compito di designare i propri Punti di contatto per il RSI ai quali i Centri nazionali degli Stati parte possono rivolgersi (ad es. attraverso comunicazioni, ecc.). Ai Punti di contatto per il RSI dell’OMS spetta il compito di redigere comunicazioni urgenti riguardanti l’implementazione del nRSI, in particolare ai sensi degli articoli 6-12.

Giusta il capoverso 4, gli Stati parte e l'OMS devono fornirsi reciprocamente gli estremi per il contatto. Tali estremi devono essere aggiornati continuamente ed essere resi disponibili a tutti gli Stati.

2.2 Parte II: Informazioni e risposta sanitaria

Art. 5 Sorveglianza

Il capoverso 1 obbliga ogni Stato parte a sviluppare, il prima possibile (ma non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del nRSI), la capacità di rilevare, valutare e comunicare eventi come l’insorgere di malattie a tutti i livelli statali (locale, cantonale, nazionale) e alle frontiere (aeroporti, porti o strade). Per i dettagli si rinvia all’Allegato 1 del nRSI.

I capoversi 3 e 4 si rivolgono all’OMS, che deve assistere gli Stati parte che lo richiedano nell’allestimento dei sistemi nazionali di sorveglianza e fornire loro le informazioni sugli eventi che potrebbero celare un potenziale di diffusione di malattie a livello internazionale.

Art. 6 Notifica

Il primo capoverso di questa disposizione esorta gli Stati parte ad analizzare e - se necessario – a notificare all'OMS gli eventi (ad es. comparsa di malattie) verificatisi sul suo territorio, che possano costituire una potenziale emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, avvalendosi dello schema illustrato nell’Allegato 2 del nRSI. L’obbligo di notifica riguarda anche le misure sanitarie adottate dagli Stati parte per arginare o tenere sotto controllo simili eventi. La notifica dello Stato parte