Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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– i principi scientifici nonché le prove e le informazioni scientifiche disponibili;

– il principio della proporzionalità degli obiettivi e delle misure. Le misure a tutela della sanità pubblica non devono limitare il traffico e il commercio internazionale e invadere la sfera personale del singolo più di quanto sia assolutamente necessario;

– normative e strumenti internazionali attinenti;

– attività intraprese da altre organizzazioni intergovernative ed enti internazionali.

Art. 18 Raccomandazioni relative a persone, bagagli, carico, container,

mezzi di trasporto, merci e pacchi postali

L’articolo 18 comprende un elenco (non esaustivo) di raccomandazioni che l’OMS può rivolgere alle Parti. Il capoverso 1 si riferisce alle raccomandazioni relative alle persone, che possono includere indicazioni del tipo: «non si consigliano misure sanitarie specifiche», «quarantena o altre misure di sanità pubblica per persone sospette» o «rifiuto dell’ingresso di persone affette o sospette». Il capoverso 2 si riferisce a raccomandazioni relative a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali. Per una descrizione più dettagliata delle possibili indicazioni si rinvia al testo del nRSI.

Va notato che le raccomandazioni emanate dall’OMS in virtù di questa disposizione non sono direttamente vincolanti per la Svizzera, la quale dispone di un margine discrezionale che le consente di ordinare altre misure.

2.4 Parte IV: Punti d’ingresso

Art. 19 Obblighi generali

Per ogni punto d'ingresso, ogni Stato parte è tenuto ad assicurare le capacità necessarie (conformemente all'Allegato 1 del nRSI) e ad identificare le autorità competenti. Ogni Stato parte deve inoltre fornire all’OMS, in risposta a un rischio concreto per la sanità pubblica, i dati relativi a fonti d'infezione o di contaminazione.

Gli articoli 20 e 21 contemplano disposizioni specifiche riguardo all’organizzazione e all’approntamento delle capacità necessarie per l’individuazione precoce e la sorveglianza alle frontiere, in particolare nei porti, negli aeroporti e ai punti d’ingresso terrestri. Per maggiori dettagli si rinvia al testo del nRSI.

Art. 22 Ruolo delle autorità competenti

Ai sensi del capoverso 1, le autorità competenti devono:

– essere responsabili del controllo dei bagagli, dei container, delle merci, dei pacchi postali e dei resti umani che partano o arrivino da aree infette;

– assicurare l'igiene delle strutture sanitarie utilizzate dai viaggiatori nei punti d'ingresso;