Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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I costi generati dall’applicazione del nRSI saranno assunti prevalentemente dalla Confederazione. Le ripercussioni sull’economia svizzera saranno irrilevanti.

5 Costituzionalità

L’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che gli affari esteri competono alla Confederazione. Questa prerogativa comprende anche la conclusione di trattati internazionali, per la cui approvazione è responsabile l’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2), eccezion fatta per i casi in cui, per legge o in virtù di un altro trattato, la competenza è deferita al Consiglio federale. Quest’ultimo può concludere autonomamente trattati internazionali fondandosi, in particolare, sull’articolo 7a della legge federale del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). L’articolo 7a capoverso 1 gli conferisce la facoltà di concludere autonomamente trattati internazionali, purché una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale lo autorizzi. Ai sensi del capoverso 2 dello stesso articolo, d’altro canto, il Consiglio federale può concludere trattati di portata limitata. Questa disposizione concerne tra gli altri i trattati che servono all’esecuzione di altri trattati già approvati dall’Assemblea federale, oppure i trattati che disciplinano materie di competenza del Consiglio federale, per le quali risulta opportuna una normativa a livello internazionale.

Il Regolamento sanitario internazionale è stato emanato in virtù dell’articolo 21 lettera a della Costituzione dell’OMS, che autorizza l’Assemblea mondiale della sanità, in quanto suo organo, a emanare regolamenti concernenti le misure sanitarie di quarantena o qualsiasi altro provvedimento destinato a impedire la propagazione di malattie da un Paese all’altro. Approvando la Costituzione dell’OMS, le Camere federali hanno sottoscritto anche l’articolo 21 e hanno pertanto conferito tacitamente al Consiglio federale la competenza di approvare o respingere il presente Regolamento.12 Dato che il nRSI non travalica i limiti posti dall’articolo 21 della Costituzione dell’OMS, l’adozione o meno di un eventuale opting-out (clausola di esenzione) costituisce una decisione nell’ambito dell’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA e rientra, pertanto, nelle competenze del Consiglio federale.

11 RS 172.010

12 In tal senso andavano già le motivazioni addotte dal Consiglio federale nel suo messaggio all’Assemblea federale del 15 febbraio 1952 sui regolamenti tecnici dell’Organizzazione mondiale della sanità («Botschaft über die technischen Reglemente der Weltgesundheitsorganisation», non tradotto in italiano, vedi BBI 1952 I 161 ff., per la versione tedesca, e FF 1952 I 165 ss, per la versione francese).