Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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dei viaggiatori a bordo. Essi devono inoltre informare l’autorità competente il più presto possibile delle misure attuate.

Art. 29 Autocarri, treni e pullman civili ai punti d’ingresso

L’OMS, in consultazione con gli Stati parte, deve elaborare le linee guida per l’applicazione alla frontiera delle misure di sanità pubblica per autocarri, treni e pullman civili.

2.5.3 Capitolo III: Disposizioni speciali per i viaggiatori

Art. 30 Viaggiatori sotto osservazione di sanità pubblica

Viaggiatori sospettati di una malattia, che, all’arrivo, sono posti sotto osservazione medica ai sensi dell’articolo 43 o di altri accordi internazionali, possono proseguire il viaggio unicamente se non rappresentano un rischio immediato per la sanità pubblica e se lo Stato parte informa l’autorità competente del luogo di destinazione dell'arrivo di tali viaggiatori.

Art. 31 Misure sanitarie relative all’ingresso di viaggiatori

Il nRSI non prevede l’obbligatorietà di esami medici invasivi, vaccinazioni o di altra profilassi come condizione d'ingresso nel territorio di uno Stato parte. Conformemente agli articoli 32, 42 e 45, il nRSI non impedisce però agli Stati parte di richiedere esami medici, vaccinazioni o altra profilassi o la prova della loro esecuzione.

Se un viaggiatore non acconsente all’esecuzione di una misura prevista ai sensi del diritto nazionale (conformemente al cpv. 1) o rifiuta di fornire i documenti di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera a, lo Stato parte interessato può rifiutare l’ingresso a tale viaggiatore (artt. 32, 42, 45). Se sussistono segnali di pericolo imminente per la sanità pubblica, lo Stato parte può, in accordo con la propria legislazione nazionale, ordinare o consigliare alle persone in entrata un esame medico, una vaccinazione o altra profilassi o misura adeguata (isolamento, quarantena, osservazione medica). Queste misure devono limitarsi agli interventi assolutamente indispensabili per fronteggiare una minaccia incombente per la sanità pubblica.

Art. 32 Trattamento dei viaggiatori

Nell’attuazione delle misure di sanità pubblica gli Stati parte devono rispettare la dignità, i diritti e le libertà fondamentali delle persone coinvolte e ridurre al minimo qualsiasi disagio legato a tali misure. In particolare tutti i viaggiatori vanno trattati con cortesia e rispetto, prendendo in considerazione le caratteristiche sessuali, etniche o religiose e fornendo loro cure personali e sostentamento (alimenti e acqua, alloggio e vestiario, assistenza medica, mezzi di comunicazione).